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| regolamento 178/2002 CE |
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Introduzione
al Regolamento |
Con l'approvazione del
Regolamento n. 178/2002 ,si rende obbligatoria la rintracciabilità,
perseguendo un obiettivo comunitario di sicurezza alimentare e di qualità.
FarmOffice è il software
creato da TechnoFarming che risponde totalmente alla normativa vigente.
A differenza delle direttive UE, che danno una 'direzione' agli Stati europei e che
devono poi essere recepite , un Regolamento è un atto normativo emanato dalla U.E. che
ha immediata applicazione in tutti i territori dell U.E. senza necessità di un ulteriore intervento normativo di
recepimento da parte dei legislatori nazionali.La scelta di emanare un regolamento viene letta come la precisa volontà di
portata innovativa, di dare una svolta al sistema normativo in campo alimentare.
Il Regolamento definisce i principi generali, lascia
libertà organizzativa relativamente alle modalità di progettazione del sistema di
tracciabilità.
In esso è riportata la seguente
definizione di tracciabilità:
"possibilità di ricostruire e seguire il processo di un alimento, mangime,
animale destinato alla produzione alimentare o sostanza che entra a far parte di un
alimento o mangime attraverso tutte le fasi di produzione, trasformazione e
distribuzione". Nessun comparto è escluso dall'applicazione.
Informazioni Tracciabilità |
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Estratti
dal Regolamento CE n.178/2002
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002
Gazzetta ufficiale n. L 031 del 01/02/2002 pag. 0001 - 0024
che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce
l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della
sicurezza alimentare |
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE
EUROPEA,
considerando quanto segue:
(1) La libera circolazione di alimenti sicuri e sani è un aspetto fondamentale del
mercato interno e contribuisce in maniera significativa alla salute e al benessere dei
cittadini, nonché ai loro interessi sociali ed economici.
(2) Occorre garantire un livello elevato di tutela della vita e della salute umana
nell'esecuzione delle politiche comunitarie.
(3) La libera circolazione degli alimenti e dei mangimi all'interno della Comunità può
essere realizzata soltanto se i requisiti di sicurezza degli alimenti e dei mangimi non
presentano differenze significative da uno Stato membro all'altro.
(4) Esistono notevoli differenze in relazione ai concetti, ai principi e alle procedure
tra le legislazioni degli Stati membri in materia di alimenti. Nell'adozione di misure in
campo alimentare da parte degli Stati membri, tali differenze possono ostacolare la libera
circolazione degli alimenti, creare condizioni di concorrenza non omogenee e avere quindi
un'incidenza diretta sul funzionamento del mercato interno.
(5) Occorre pertanto procedere al ravvicinamento di tali concetti, principi e procedure in
modo da costituire una base comune per le disposizioni adottate in materia di alimenti e
di mangimi dagli Stati membri e a livello comunitario. È tuttavia necessario prevedere un
periodo di tempo sufficiente per adeguare le eventuali disposizioni contrastanti della
legislazione vigente, a livello sia nazionale che comunitario e, in attesa di tale
adeguamento, prevedere altresì che la legislazione pertinente sia applicata in base ai
principi stabiliti nel presente regolamento.
(6) L'acqua viene ingerita, come ogni altro alimento, direttamente o indirettamente,
contribuendo così al rischio complessivo al quale si espongono i consumatori attraverso
l'ingestione di sostanze, tra cui contaminanti chimici e microbiologici. Tuttavia, dato
che la qualità delle acque destinate al consumo umano è già disciplinata dalle
direttive del Consiglio 80/778/CEE(5) e 98/83/CE(6), è sufficiente considerare l'acqua
nei punti in cui i valori devono essere rispettati, come stabilito all'articolo 6 della
direttiva 98/83/CE.
(7) Nel contesto della legislazione alimentare devono essere inclusi requisiti relativi ai
mangimi, fra cui requisiti relativi alla produzione e all'utilizzo dei mangimi quando
questi siano riservati agli animali destinati alla produzione alimentare. Ciò non
pregiudica i requisiti simili che sono stati applicati finora e che saranno applicati in
futuro nella legislazione sui mangimi applicabile a tutti gli animali, inclusi gli animali
da compagnia.
(8) La Comunità ha scelto di perseguire un livello elevato di tutela della salute
nell'elaborazione della legislazione alimentare, che essa applica in maniera non
discriminatoria a prescindere dal fatto che gli alimenti o i mangimi siano in commercio
sul mercato interno o su quello internazionale.
(9) Occorre far sì che i consumatori, gli altri soggetti interessati e le controparti
commerciali abbiano fiducia nei processi decisionali alla base della legislazione
alimentare, nel suo fondamento scientifico e nella struttura e nell'indipendenza delle
istituzioni che tutelano la salute e altri interessi.
(10) L'esperienza ha dimostrato che è necessario adottare disposizioni atte a garantire
che gli alimenti a rischio non siano immessi sul mercato e a predisporre meccanismi per
individuare i problemi di sicurezza degli alimenti e reagire ad essi, onde permettere
l'adeguato funzionamento del mercato interno e tutelare la salute umana. Sarebbe opportuno
affrontare questioni analoghe per quanto riguarda la sicurezza dei mangimi.
(11) Per affrontare il problema della sicurezza alimentare in maniera sufficientemente
esauriente e organica è opportuno assumere una nozione data di "legislazione
alimentare", che abbracci un'ampia gamma di disposizioni aventi un'incidenza diretta
o indiretta sulla sicurezza degli alimenti e dei mangimi, tra cui disposizioni sui
materiali e gli oggetti a contatto con gli alimenti, sui mangimi e su altri mezzi di
produzione agricola a livello di produzione primaria.
(12) Per garantire la sicurezza degli alimenti occorre considerare tutti gli aspetti della
catena di produzione alimentare come un unico processo, a partire dalla produzione
primaria inclusa, passando per la produzione di mangimi fino alla vendita o erogazione di
alimenti al consumatore inclusa, in quanto ciascun elemento di essa presenta un potenziale
impatto sulla sicurezza alimentare.
(13) L'esperienza ha dimostrato che, per tale motivo, occorre prendere in considerazione
la produzione, la trasformazione, il trasporto e la distribuzione dei mangimi con i quali
vengono nutriti gli animali destinati alla produzione alimentare, compresa la produzione
di animali che potrebbero essere utilizzati come mangimi negli allevamenti di pesci, dato
che contaminazioni accidentali o intenzionali dei mangimi, adulterazioni o pratiche
fraudolente o altre pratiche scorrette in relazione ad essi possono avere un'incidenza
diretta o indiretta sulla sicurezza degli alimenti.
(14) Per lo stesso motivo occorre prendere in considerazione altre pratiche e mezzi di
produzione agricoli a livello di produzione primaria e i loro effetti potenziali sulla
sicurezza generale degli alimenti.
(15) Il collegamento in rete di laboratori di eccellenza a livello regionale e/o
interregionale, allo scopo di assicurare il controllo continuo della sicurezza alimentare,
potrebbe svolgere un importante ruolo per quanto riguarda la prevenzione dei potenziali
rischi per la salute dei cittadini.
(16) Le misure adottate dagli Stati membri e dalla Comunità in materia di alimenti e di
mangimi dovrebbero basarsi generalmente sull'analisi del rischio, tranne quando ciò non
sia confacente alle circostanze o alla natura del provvedimento. Il ricorso all'analisi
del rischio prima dell'adozione di tali misure dovrebbe agevolare la prevenzione di
ostacoli ingiustificati alla libera circolazione degli alimenti.
(17) Quando la legislazione alimentare è intesa a ridurre, eliminare o evitare un rischio
per la salute, le tre componenti interconnesse dell'analisi del rischio, vale a dire la
valutazione, gestione e comunicazione del rischio, forniscono una metodologia sistematica
per definire provvedimenti, o altri interventi a tutela della salute, efficaci,
proporzionati e mirati.
(18) Affinché vi sia un clima di fiducia nel fondamento scientifico della legislazione
alimentare, le valutazioni del rischio devono essere svolte in modo indipendente,
obiettivo e trasparente ed essere basate sulle informazioni e sui dati scientifici
disponibili.
(19) È generalmente riconosciuto che, in alcuni casi, la sola valutazione scientifica del
rischio non è in grado di fornire tutte le informazioni su cui dovrebbe basarsi una
decisione di gestione del rischio e che è legittimo prendere in considerazione altri
fattori pertinenti, tra i quali aspetti di natura societale, economica, tradizionale,
etica e ambientale nonché la realizzabilità dei controlli.
(20) Per garantire la tutela della salute nella Comunità ci si è avvalsi del principio
di precauzione, creando ostacoli alla libera circolazione degli alimenti e dei mangimi. È
pertanto necessario adottare una base uniforme in tutta la Comunità per l'uso di tale
principio.
(21) Nei casi specifici in cui vi è un rischio per la vita o per la salute, ma permane
una situazione di incertezza sul piano scientifico, il principio di precauzione
costituisce un meccanismo per determinare misure di gestione del rischio o altri
interventi volti a garantire il livello elevato di tutela della salute perseguito nella
Comunità.
(22) La sicurezza degli alimenti e la tutela degli interessi dei consumatori sono fonte di
crescente preoccupazione per i cittadini, le organizzazioni non governative, le
associazioni professionali, le controparti commerciali internazionali e le organizzazioni
commerciali. Occorre far sì che la fiducia dei consumatori e delle controparti
commerciali sia garantita attraverso l'elaborazione aperta e trasparente della
legislazione alimentare e attraverso interventi adeguati da parte delle autorità
pubbliche per informare i cittadini qualora vi siano ragionevoli motivi per sospettare che
un alimento comporti un rischio per la salute.
(23) La sicurezza e la fiducia dei consumatori della Comunità e dei paesi terzi rivestono
un'importanza capitale. La Comunità è tra i più importanti protagonisti del commercio
mondiale di alimenti e mangimi e, in tale veste, ha stipulato accordi commerciali
internazionali, contribuisce all'elaborazione di norme internazionali a sostegno della
legislazione alimentare e sostiene i principi del libero commercio di mangimi sicuri e di
alimenti sani e sicuri in maniera non discriminatoria, all'insegna di pratiche commerciali
leali e moralmente corrette.
(24) Occorre assicurare che gli alimenti e i mangimi esportati o riesportati dalla
Comunità siano conformi alla normativa comunitaria o ai requisiti stabiliti dal paese
importatore. In altre circostanze detti alimenti e mangimi possono essere esportati o
riesportati soltanto a condizione che il paese importatore vi abbia acconsentito
espressamente. Tuttavia, anche qualora lo Stato importatore abbia dato il suo consenso,
occorre assicurare che non vengano esportati o riesportati alimenti dannosi per la salute
o mangimi a rischio.
(25) Occorre stabilire i principi generali in base ai quali si possono commerciare gli
alimenti e i mangimi, nonché gli obiettivi e i principi del contributo della Comunità
all'elaborazione di norme e accordi commerciali internazionali.
(26) Alcuni Stati membri hanno adottato normative orizzontali nel campo della sicurezza
alimentare, imponendo in particolare agli operatori economici l'obbligo generale di
immettere sul mercato solo alimenti sicuri. Tali Stati membri applicano tuttavia criteri
fondamentali diversi per determinare la sicurezza degli alimenti. Tali impostazioni
divergenti e la mancanza di una normativa di tipo orizzontale in altri Stati membri
potrebbero far sorgere ostacoli al commercio dei prodotti alimentari. Ostacoli analoghi
potrebbero sorgere per quanto riguarda il commercio dei mangimi.
(27) Occorre pertanto stabilire requisiti generali affinché soltanto gli alimenti e i
mangimi sicuri siano immessi sul mercato, allo scopo di permettere l'adeguato
funzionamento del mercato interno di tali prodotti.
(28) L'esperienza ha dimostrato che l'impossibilità di ricostruire il percorso compiuto
da alimenti e mangimi può mettere in pericolo il funzionamento del mercato interno di
tali prodotti. Occorre quindi predisporre un sistema generale per la rintracciabilità dei
prodotti che abbracci il settore dei mangimi e alimentare, onde poter procedere a ritiri
mirati e precisi o fornire informazioni ai consumatori o ai funzionari responsabili dei
controlli, evitando così disagi più estesi e ingiustificati quando la sicurezza degli
alimenti sia in pericolo.
(29) Occorre fare in modo che le imprese alimentari e del settore dei mangimi, comprese le
imprese importatrici, siano in grado di individuare almeno l'azienda che ha fornito loro
l'alimento, il mangime, l'animale o la sostanza che può entrare a far parte di un dato
alimento o di un dato mangime, per fare in modo che la rintracciabilità possa essere
garantita in ciascuna fase in caso di indagine.
(30) Gli operatori del settore alimentare sono in grado, meglio di chiunque altro, di
elaborare sistemi sicuri per l'approvvigionamento alimentare e per garantire la sicurezza
dei prodotti forniti; essi dovrebbero pertanto essere legalmente responsabili, in via
principale, della sicurezza degli alimenti. Sebbene tale principio sia affermato in alcuni
Stati membri e in alcuni settori della legislazione alimentare, in altri settori esso non
è esplicito o la responsabilità viene assunta dalle autorità competenti dello Stato
membro attraverso lo svolgimento di attività di controllo. Tali disparità possono creare
ostacoli al commercio e distorsioni della concorrenza tra operatori del settore alimentare
di Stati membri diversi.
(31) Analoghe condizioni dovrebbero riguardare i mangimi ed essere imposte agli operatori
del settore dei mangimi.
(32) Il fondamento tecnico e scientifico della normativa comunitaria in materia di
sicurezza degli alimenti e dei mangimi dovrebbe contribuire al conseguimento di un livello
elevato di tutela della salute nella Comunità. La Comunità deve poter contare su
un'assistenza scientifica e tecnica indipendente, efficiente e di elevata qualità.
(33) Le questioni scientifiche e tecniche riguardanti la sicurezza degli alimenti e dei
mangimi stanno diventando sempre più importanti e complesse. L'istituzione di
un'Autorità europea per la sicurezza alimentare (in prosieguo: "l'Autorità")
dovrebbe rafforzare l'attuale sistema di assistenza scientifica e tecnica che non è più
in grado di soddisfare le crescenti esigenze.
(34) Conformemente ai principi generali della legislazione alimentare, l'Autorità
dovrebbe fungere da punto di riferimento scientifico indipendente nella valutazione del
rischio e contribuire in tal modo a garantire il regolare funzionamento del mercato
interno. Deve poter essere invitata a formulare pareri su questioni scientifiche oggetto
di controversia, consentendo così alle istituzioni comunitarie e agli Stati membri di
adottare, ai fini della gestione del rischio, decisioni consapevoli necessarie a garantire
la sicurezza degli alimenti e dei mangimi, contribuendo al tempo stesso a evitare la
frammentazione del mercato interno dovuta alla creazione di ostacoli, ingiustificati o non
necessari, alla libera circolazione degli alimenti e dei mangimi.
(35) L'Autorità dovrebbe essere una fonte scientifica indipendente di consulenza,
informazione e comunicazione del rischio per accrescere la fiducia dei consumatori.
Tuttavia, per garantire una maggiore coerenza tra le funzioni di valutazione, gestione e
comunicazione del rischio, si dovrebbe creare un più stretto collegamento tra i
responsabili della valutazione del rischio e i responsabili della gestione del rischio.
(36) L'Autorità dovrebbe fornire un quadro scientifico completo e indipendente relativo
alla sicurezza e ad altri aspetti dell'intera catena di approvvigionamento degli alimenti
e dei mangimi, il che comporta ampie competenze per l'Autorità. Dovrebbero rientrarvi
anche le questioni aventi un impatto diretto o indiretto sulla sicurezza delle catene di
approvvigionamento degli alimenti e dei mangimi, sulla salute e il benessere degli animali
e sulla salute dei vegetali. Occorre tuttavia far sì che l'Autorità si concentri sulla
sicurezza alimentare e si limiti a fornire pareri scientifici per quanto riguarda le
questioni attinenti alla salute e al benessere degli animali e alla salute dei vegetali
non connesse con la sicurezza della catena di approvvigionamento alimentare. Tra i compiti
dell'Autorità dovrebbero rientrare anche la consulenza scientifica e l'assistenza tecnica
e scientifica in materia di nutrizione umana ai fini della normativa comunitaria, nonché
l'assistenza alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, per la comunicazione connessa
con i programmi comunitari nel settore della sanità.
(37) Dal momento che alcuni prodotti autorizzati dalla legislazione alimentare, quali i
pesticidi o gli additivi per i mangimi, possono comportare rischi per l'ambiente o per la
sicurezza dei lavoratori, l'Autorità dovrebbe altresì valutare alcuni aspetti legati
all'ambiente e alla protezione dei lavoratori in conformità della legislazione
pertinente.
(38) Per evitare inutili ripetizioni di valutazioni scientifiche e di pareri scientifici
connessi sugli organismi geneticamente modificati, l'Autorità dovrebbe inoltre formulare
pareri scientifici su prodotti diversi dagli alimenti e dai mangimi riconducibili a
organismi geneticamente modificati, quali definiti dalla direttiva 2001/18/CE(7) e fatte
salve le procedure ivi stabilite.
(39) L'Autorità, attraverso l'assistenza fornita su questioni scientifiche, dovrebbe
contribuire al ruolo svolto dalla Comunità e dagli Stati membri nell'elaborazione e nella
definizione di norme in materia di sicurezza alimentare e accordi commerciali
internazionali.
(40) È fondamentale che le istituzioni comunitarie, i cittadini e le parti interessate
abbiano fiducia nell'Autorità: indipendenza, elevata qualità scientifica, trasparenza ed
efficienza sono perciò fondamentali. È altresì indispensabile la collaborazione con gli
Stati membri.
(41) A tal fine, il consiglio di amministrazione dovrebbe essere nominato in modo da
garantire i più alti livelli di competenza, una vasta gamma di pertinenti conoscenze
specialistiche, ad esempio in materia di gestione e di amministrazione pubblica, e la
distribuzione geografica più ampia possibile all'interno dell'Unione. Questo dovrebbe
essere agevolato mediante una rotazione dei vari paesi d'origine dei membri del consiglio
di amministrazione senza che sia riservato alcun posto ai cittadini di uno Stato membro
specifico.
(42) L'Autorità dovrebbe disporre dei mezzi per svolgere tutti i compiti necessari
all'adempimento delle sue funzioni.
(43) Il consiglio di amministrazione dovrebbe disporre dei poteri necessari per formare il
bilancio, verificarne l'attuazione, elaborare il regolamento interno, adottare il
regolamento finanziario, nominare i membri del comitato scientifico e dei gruppi di
esperti scientifici e nominare il direttore esecutivo.
(44) L'Autorità dovrebbe collaborare strettamente con gli organi competenti degli Stati
membri al fine di operare in maniera efficace. Dovrebbe essere istituito un comitato
consultivo al fine di consigliare il direttore esecutivo, costituire un sistema per lo
scambio di informazioni e garantire una stretta collaborazione, in particolare per quanto
riguarda il sistema di collegamento in rete. La cooperazione e l'opportuno scambio di
informazioni dovrebbero inoltre ridurre al minimo la possibilità di avere opinioni
scientifiche divergenti.
(45) L'Autorità dovrebbe rilevare il compito, finora affidato ai comitati scientifici
istituiti in seno alla Commissione, di formulare pareri scientifici nei settori di sua
competenza. Occorre riorganizzare detti comitati per garantire maggiore coerenza
scientifica in relazione alla catena di approvvigionamento alimentare e per consentire
loro di lavorare in maniera più efficace. Per formulare i pareri scientifici dovrebbero
pertanto essere istituiti in seno all'Autorità un comitato scientifico e gruppi
permanenti di esperti scientifici.
(46) A garanzia dell'indipendenza, i membri del comitato scientifico e dei gruppi di
esperti scientifici dovrebbero essere scienziati indipendenti selezionati in base a una
procedura aperta di presentazione delle candidature.
(47) La funzione di punto di riferimento scientifico indipendente che l'Autorità deve
assolvere implica che non soltanto la Commissione, ma anche il Parlamento europeo e gli
Stati membri possano chiederle pareri scientifici. Per assicurare la gestibilità e la
coerenza del processo di consulenza scientifica, l'Autorità deve essere in grado di
rifiutare o modificare una richiesta giustificando la sua posizione e sulla base di
criteri predeterminati. Occorre inoltre adottare disposizioni per contribuire ad evitare
pareri scientifici discordanti ed istituire apposite procedure che consentano, in caso di
pareri scientifici discordanti tra organi scientifici, di rettificare la discordanza o
fornire ai responsabili della gestione del rischio una base di informazione scientifica
trasparente.
(48) L'Autorità dovrebbe altresì essere in grado di commissionare studi scientifici
necessari all'espletamento dei propri compiti, facendo in modo che i collegamenti da essa
stabiliti con la Commissione e gli Stati membri evitino inutili sovrapposizioni. Ciò
dovrebbe avvenire in modo aperto e trasparente e l'Autorità terrà conto delle competenze
e delle strutture comunitarie esistenti.
(49) È condivisa l'idea che rappresenti una grave lacuna la mancanza di un sistema
efficace per la raccolta e l'analisi a livello comunitario dei dati relativi alla catena
di approvvigionamento alimentare. È quindi opportuno istituire, sotto forma di rete
coordinata dall'Autorità, un sistema per la raccolta e l'analisi dei dati pertinenti nei
settori di competenza dell'Autorità stessa. È necessaria una revisione delle reti
comunitarie già esistenti per la raccolta dei dati nei settori di competenza
dell'Autorità.
(50) Una migliore individuazione dei rischi emergenti potrebbe rivelarsi, a lungo termine,
un fondamentale strumento di prevenzione a disposizione degli Stati membri e della
Comunità nell'applicazione delle sue politiche. Occorre pertanto assegnare all'Autorità
un compito preventivo di raccolta di informazioni e di vigilanza, nonché di valutazione e
di informazione circa i rischi emergenti al fine di prevenirli.
(51) L'istituzione dell'Autorità dovrebbe permettere agli Stati membri di essere
maggiormente coinvolti nelle procedure scientifiche. A tal fine è pertanto opportuna una
stretta collaborazione tra l'Autorità e gli Stati membri. In particolare, l'Autorità
deve poter assegnare alcuni specifici compiti ad organizzazioni operanti negli Stati
membri.
(52) Occorre fare in modo che venga raggiunto un equilibrio tra l'esigenza di ricorrere ad
organi nazionali per lo svolgimento di compiti per conto dell'Autorità e l'esigenza che,
per fini di coerenza generale, tali compiti vengano svolti conformemente ai criteri
stabiliti in relazione ad essi. Sarà opportuno riesaminare entro un anno le procedure
esistenti per l'assegnazione di compiti scientifici agli Stati membri, in particolare per
quanto riguarda la valutazione dei fascicoli presentati dalle imprese per l'autorizzazione
di determinate sostanze, prodotti o procedure, nell'intento di tenere conto
dell'istituzione dell'Autorità e delle nuove strutture che essa offre, mentre le
procedure di valutazione saranno non meno rigorose che in precedenza.
(53) La Commissione conserva la piena responsabilità di comunicare le misure relative
alla gestione del rischio. Sono pertanto necessari adeguati scambi di informazioni tra
l'Autorità e la Commissione. È inoltre necessaria una stretta collaborazione tra
l'Autorità, la Commissione e gli Stati membri onde assicurare la coerenza di tutto il
processo di comunicazione.
(54) Data l'indipendenza dell'Autorità e il suo compito di informare i cittadini, è
opportuno che essa sia in grado di comunicare in maniera autonoma nei settori di sua
competenza, onde poter fornire informazioni obiettive, affidabili e di facile
comprensione.
(55) Per tener conto di ogni parametro regionale e di ogni correlazione con la politica
sanitaria, è necessaria un'adeguata collaborazione con gli Stati membri e con le altre
parti interessate nell'ambito specifico delle campagne di informazione dei cittadini.
(56) Oltre a seguire principi operativi basati sull'indipendenza e la trasparenza,
l'Autorità dovrebbe essere un'organizzazione aperta ai contatti con i consumatori e con
altri gruppi interessati.
(57) L'Autorità dovrebbe essere finanziata dal bilancio generale dell'Unione europea.
Tuttavia, alla luce dell'esperienza acquisita, in particolare in relazione all'esame dei
fascicoli di autorizzazione presentati dalle imprese, entro tre anni dall'entrata in
vigore del presente regolamento dovrebbe essere esaminata la possibilità che i servizi da
essa forniti vengano remunerati. Per quanto riguarda ogni forma di sovvenzione a carico
del bilancio generale dell'Unione europea, continua ad applicarsi la procedura di bilancio
comunitaria. La revisione contabile dovrebbe inoltre essere svolta dalla Corte dei conti.
(58) Occorre consentire la partecipazione di paesi europei non membri dell'Unione europea
che hanno concluso accordi che li obbligano a recepire e applicare il "corpus"
legislativo comunitario nel campo disciplinato dal presente regolamento.
(59) La direttiva 92/59/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1992, relativa alla sicurezza
generale dei prodotti(8) ha già previsto un sistema di allarme rapido. Il sistema
esistente interessa gli alimenti e i prodotti industriali, ma non i mangimi. Le recenti
crisi alimentari hanno dimostrato la necessità di istituire un sistema di allarme rapido
migliore e più ampio, che interessi gli alimenti e i mangimi. Tale sistema rivisto
dovrebbe essere gestito dalla Commissione e comprendere tra i membri della rete gli Stati
membri, la Commissione e l'Autorità. Esso non dovrebbe riguardare le modalità
comunitarie di uno scambio rapido di informazioni in caso di emergenza radioattiva, quali
definite dalla decisione 87/600/Euratom del Consiglio(9).
(60) Recenti episodi connessi alla sicurezza degli alimenti hanno dimostrato che, nelle
situazioni di emergenza, occorre disporre di misure adeguate per garantire che tutti gli
alimenti, a prescindere dal tipo e dall'origine, e tutti i mangimi possano essere soggetti
a misure comuni in caso di grave rischio per la salute umana o degli animali o per
l'ambiente. Tale impostazione d'insieme in fatto di misure di emergenza per la sicurezza
alimentare dovrebbe consentire di intervenire con efficacia e di evitare di trattare in
modo artificiosamente diverso un grave rischio relativo agli alimenti o ai mangimi.
(61) Le recenti crisi alimentari hanno inoltre dimostrato i vantaggi, per la Commissione,
di disporre di procedure opportunamente congegnate e più rapide per la gestione delle
crisi. Tali procedure organizzative dovrebbero permettere di coordinare meglio gli sforzi
e di determinare le misure più efficaci sulla base delle informazioni scientifiche più
accurate. Le procedure riviste dovrebbero pertanto tener conto delle competenze
dell'Autorità e prevedere un'assistenza scientifica e tecnica sotto forma di consulenza
in caso di crisi alimentare.
(62) Per garantire un'impostazione globale e più efficace delle questioni riguardanti la
catena alimentare dovrebbe essere istituito un comitato per la catena alimentare e la
salute degli animali in sostituzione del comitato veterinario permanente, del comitato
permanente per i prodotti alimentari e del comitato permanente degli alimenti per animali.
Pertanto devono essere abrogate le decisioni del Consiglio 68/361/CEE(10), 69/414/CEE(11)
e 70/372/CEE(12). Per lo stesso motivo, il comitato per la catena alimentare e la salute
degli animali dovrebbe sostituire anche il comitato fitosanitario permanente per quanto
riguarda le competenze [direttive 76/895/CEE(13), 86/362/CEE(14), 86/363/CEE(15),
90/642/CEE(16) e 91/414/CEE(17)] sui prodotti fitosanitari e sulla fissazione di quantità
massime di residui.
(63) Le misure necessarie per l'applicazione del presente regolamento devono essere
adottate in conformità della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999,
recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla
Commissione(18).
(64) È necessario che gli operatori dispongano di tempo sufficiente per adeguarsi ad
alcuni dei requisiti stabiliti dal presente regolamento e che l'Autorità europea per la
sicurezza alimentare cominci ad essere operativa il 1o gennaio 2002.
(65) È importante evitare confusione tra i compiti dell'Autorità e quelli dell'Agenzia
europea di valutazione dei medicinali, istituita dal regolamento (CEE) n. 2309/93 del
Consiglio(19). Occorre pertanto che il presente regolamento faccia salve le competenze
conferite a detta Agenzia dalla legislazione comunitaria, comprese quelle conferite dal
regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che definisce una
procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali
veterinari negli alimenti di origine animale(20).
(66) Per realizzare lo scopo fondamentale del presente regolamento è necessario e
opportuno prevedere il ravvicinamento di concetti, principi e misure che costituiscono una
base comune per la legislazione alimentare nella Comunità ed istituire un'Autorità
europea per la sicurezza alimentare. In base al principio di proporzionalità di cui
all'articolo 5 del trattato, il presente regolamento non va al di là di quanto necessario
per conseguire tale scopo,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
Articolo 1
Finalità e campo di applicazione
1. Il presente regolamento costituisce la base per garantire un livello elevato di tutela
della salute umana e degli interessi dei consumatori in relazione agli alimenti, tenendo
conto in particolare della diversità dell'offerta di alimenti compresi i prodotti
tradizionali, garantendo al contempo l'efficace funzionamento del mercato interno. Esso
stabilisce principi comuni e competenze, i mezzi per assicurare un solido fondamento
scientifico, procedure e meccanismi organizzativi efficienti a sostegno dell'attività
decisionale nel campo della sicurezza degli alimenti e dei mangimi.
2. Ai fini del paragrafo 1 il presente regolamento reca i principi generali da applicare
nella Comunità e a livello nazionale in materia di alimenti e mangimi in generale, e di
sicurezza degli alimenti e dei mangimi in particolare.
Esso istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare.
Esso stabilisce procedure relative a questioni aventi un'incidenza diretta o indiretta
sulla sicurezza degli alimenti e dei mangimi.
3. Il presente regolamento disciplina tutte le fasi della produzione, della
trasformazione e della distribuzione degli alimenti e dei mangimi. Esso non si applica
alla produzione primaria per uso domestico privato o alla preparazione, alla manipolazione
e alla conservazione domestica di alimenti destinati al consumo domestico privato.
Articolo 2
Definizione di "alimento"
Ai fini del presente regolamento si intende per "alimento" (o "prodotto
alimentare", o "derrata alimentare") qualsiasi sostanza o prodotto
trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o
di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani.
Sono comprese le bevande, le gomme da masticare e qualsiasi sostanza, compresa l'acqua,
intenzionalmente incorporata negli alimenti nel corso della loro produzione, preparazione
o trattamento. Esso include l'acqua nei punti in cui i valori devono essere rispettati
come stabilito all'articolo 6 della direttiva 98/83/CE e fatti salvi i requisiti delle
direttive 80/778/CEE e 98/83/CE.
Non sono compresi:
a) i mangimi;
b) gli animali vivi, a meno che siano preparati per l'immissione sul mercato ai fini del
consumo umano;
c) i vegetali prima della raccolta;
d) i medicinali ai sensi delle direttive del Consiglio 65/65/CEE(21) e 92/73/CEE(22);
e) i cosmetici ai sensi della direttiva 76/768/CEE del Consiglio(23);
f) il tabacco e i prodotti del tabacco ai sensi della direttiva 89/622/CEE del
Consiglio(24);
g) le sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi della convenzione unica delle Nazioni
Unite sugli stupefacenti del 1961 e della convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze
psicotrope del 1971;
h) residui e contaminanti.
Articolo 3
Altre definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
1) "legislazione alimentare", le leggi, i regolamenti e le disposizioni
amministrative riguardanti gli alimenti in generale, e la sicurezza degli alimenti in
particolare, sia nella Comunità che a livello nazionale; sono incluse tutte le fasi di
produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti e anche dei mangimi prodotti per
gli animali destinati alla produzione alimentare o ad essi somministrati;
2) "impresa alimentare", ogni soggetto pubblico o privato, con o senza fini di
lucro, che svolge una qualsiasi delle attività connesse ad una delle fasi di produzione,
trasformazione e distribuzione degli alimenti;
3) "operatore del settore alimentare", la persona fisica o giuridica
responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare
nell'impresa alimentare posta sotto il suo controllo;
4) "mangime" (o "alimento per animali"), qualsiasi sostanza o
prodotto, compresi gli additivi, trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato,
destinato alla nutrizione per via orale degli animali;
5) "impresa nel settore dei mangimi", ogni soggetto pubblico o privato, con o
senza fini di lucro, che svolge una qualsiasi delle operazioni di produzione, lavorazione,
trasformazione, magazzinaggio, trasporto o distribuzione di mangimi, compreso ogni
produttore che produca, trasformi o immagazzini mangimi da somministrare sul suo fondo
agricolo ad animali;
6) "operatore del settore dei mangimi", la persona fisica o giuridica
responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare
nell'impresa di mangimi posta sotto il suo controllo;
7) "commercio al dettaglio", la movimentazione e/o trasformazione degli alimenti
e il loro stoccaggio nel punto di vendita o di consegna al consumatore finale, compresi i
terminali di distribuzione, gli esercizi di ristorazione, le mense di aziende e
istituzioni, i ristoranti e altre strutture di ristorazione analoghe, i negozi, i centri
di distribuzione per supermercati e i punti di vendita all'ingrosso;
8) "immissione sul mercato", la detenzione di alimenti o mangimi a scopo di
vendita, comprese l'offerta di vendita o ogni altra forma, gratuita o a pagamento, di
cessione, nonché la vendita stessa, la distribuzione e le altre forme di cessione
propriamente detta;
9) "rischio", funzione della probabilità e della gravità di un effetto nocivo
per la salute, conseguente alla presenza di un pericolo;
10) "analisi del rischio", processo costituito da tre componenti interconnesse:
valutazione, gestione e comunicazione del rischio;
11) "valutazione del rischio", processo su base scientifica costituito da
quattro fasi: individuazione del pericolo, caratterizzazione del pericolo, valutazione
dell'esposizione al pericolo e caratterizzazione del rischio;
12) "gestione del rischio", processo, distinto dalla valutazione del rischio,
consistente nell'esaminare alternative d'intervento consultando le parti interessate,
tenendo conto della valutazione del rischio e di altri fattori pertinenti e, se
necessario, compiendo adeguate scelte di prevenzione e di controllo;
13) "comunicazione del rischio", lo scambio interattivo, nell'intero arco del
processo di analisi del rischio, di informazioni e pareri riguardanti gli elementi di
pericolo e i rischi, i fattori connessi al rischio e la percezione del rischio, tra
responsabili della valutazione del rischio, responsabili della gestione del rischio,
consumatori, imprese alimentari e del settore dei mangimi, la comunità accademica e altri
interessati, ivi compresi la spiegazione delle scoperte relative alla valutazione del
rischio e il fondamento delle decisioni in tema di gestione del rischio;
14) "pericolo" o "elemento di pericolo", agente biologico, chimico o
fisico contenuto in un alimento o mangime, o condizione in cui un alimento o un mangime si
trova, in grado di provocare un effetto nocivo sulla salute;
15) "rintracciabilità", la possibilità di ricostruire e seguire il
percorso di un alimento, di un mangime, di un animale destinato alla produzione alimentare
o di una sostanza destinata o atta ad entrare a far parte di un alimento o di un mangime
attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione;
16) "fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione",
qualsiasi fase, importazione compresa, a partire dalla produzione primaria di un alimento
inclusa fino al magazzinaggio, al trasporto, alla vendita o erogazione al consumatore
finale inclusi e, ove pertinente, l'importazione, la produzione, la lavorazione, il
magazzinaggio, il trasporto, la distribuzione, la vendita e l'erogazione dei mangimi;
17) "produzione primaria", tutte le fasi della produzione, dell'allevamento o
della coltivazione dei prodotti primari, compresi il raccolto, la mungitura e la
produzione zootecnica precedente la macellazione e comprese la caccia e la pesca e la
raccolta di prodotti selvatici;
18) "consumatore finale", il consumatore finale di un prodotto alimentare che
non utilizzi tale prodotto nell'ambito di un'operazione o attività di un'impresa del
settore alimentare.
CAPO II
LEGISLAZIONE ALIMENTARE GENERALE
Articolo 4
Campo di applicazione
1. Il presente capo si applica a tutte le fasi della produzione, della trasformazione e
della distribuzione degli alimenti e anche dei mangimi prodotti per gli animali destinati
alla produzione alimentare o ad essi somministrati.
2. I principi enunciati negli articoli da 5 a 10 costituiscono un quadro generale di
natura orizzontale al quale conformarsi nell'adozione di misure.
3. I principi e le procedure esistenti in materia di legislazione alimentare sono adattati
quanto prima ed entro il 1o gennaio 2007 al fine di conformarsi agli articoli da 5 a 10.
4. Fino ad allora e in deroga al paragrafo 2, è attuata la normativa vigente tenendo
conto dei principi di cui agli articoli da 5 a 10.
SEZIONE 1
PRINCIPI GENERALI DELLA LEGISLAZIONE ALIMENTARE
Articolo 5
Obiettivi generali
1. La legislazione alimentare persegue uno o più fra gli obiettivi generali di un livello
elevato di tutela della vita e della salute umana, della tutela degli interessi dei
consumatori, comprese le pratiche leali nel commercio alimentare, tenuto eventualmente
conto della tutela della salute e del benessere degli animali, della salute vegetale e
dell'ambiente.
2. La legislazione alimentare mira al conseguimento della libertà di circolazione
all'interno della Comunità degli alimenti e dei mangimi prodotti o immessi sul mercato
nel rispetto dei principi e dei requisiti generali enunciati nel presente capo.
3. Le norme internazionali vigenti o d'imminente perfezionamento sono prese in
considerazione nell'elaborazione o nell'adeguamento della legislazione alimentare, salvo
se tali norme o loro parti pertinenti sono inefficaci o inadeguate per il conseguimento
dei legittimi obiettivi della legislazione alimentare, se vi è una giustificazione
scientifica in tal senso o se il livello di protezione che assicurano non è quello
ritenuto adeguato nella Comunità.
Articolo 6
Analisi del rischio
1. Ai fini del conseguimento dell'obiettivo generale di un livello elevato di tutela della
vita e della salute umana, la legislazione alimentare si basa sull'analisi del rischio,
tranne quando ciò non sia confacente alle circostanze o alla natura del provvedimento.
2. La valutazione del rischio si basa sugli elementi scientifici a disposizione ed è
svolta in modo indipendente, obiettivo e trasparente.
3. La gestione del rischio tiene conto dei risultati della valutazione del rischio, e in
particolare dei pareri dell'Autorità di cui all'articolo 22, nonché di altri aspetti, se
pertinenti, e del principio di precauzione laddove sussistano le condizioni di cui
all'articolo 7, paragrafo 1, allo scopo di raggiungere gli obiettivi generali in materia
di legislazione alimentare di cui all'articolo 5.
Articolo 7
Principio di precauzione
1. Qualora, in circostanze specifiche a seguito di una valutazione delle informazioni
disponibili, venga individuata la possibilità di effetti dannosi per la salute ma
permanga una situazione d'incertezza sul piano scientifico, possono essere adottate le
misure provvisorie di gestione del rischio necessarie per garantire il livello elevato di
tutela della salute che la Comunità persegue, in attesa di ulteriori informazioni
scientifiche per una valutazione più esauriente del rischio.
2. Le misure adottate sulla base del paragrafo 1 sono proporzionate e prevedono le sole
restrizioni al commercio che siano necessarie per raggiungere il livello elevato di tutela
della salute perseguito nella Comunità, tenendo conto della realizzabilità tecnica ed
economica e di altri aspetti, se pertinenti. Tali misure sono riesaminate entro un periodo
di tempo ragionevole a seconda della natura del rischio per la vita o per la salute
individuato e del tipo di informazioni scientifiche necessarie per risolvere la situazione
di incertezza scientifica e per realizzare una valutazione del rischio più esauriente.
Articolo 8
Tutela degli interessi dei consumatori
1. La legislazione alimentare si prefigge di tutelare gli interessi dei consumatori e di
costituire una base per consentire ai consumatori di compiere scelte consapevoli in
relazione agli alimenti che consumano. Essa mira a prevenire le seguenti pratiche:
a) le pratiche fraudolente o ingannevoli;
b) l'adulterazione degli alimenti;
c) ogni altro tipo di pratica in grado di indurre in errore il consumatore.
SEZIONE 2
PRINCIPI DI TRASPARENZA
Articolo 9
Consultazione dei cittadini
I cittadini sono consultati in maniera aperta e trasparente, direttamente o attraverso
organi rappresentativi, nel corso dell'elaborazione, della valutazione e della revisione
della legislazione alimentare, a meno che l'urgenza della questione non lo permetta.
Articolo 10
Informazione dei cittadini
Fatte salve le pertinenti disposizioni comunitarie e degli Stati membri sull'accesso ai
documenti, nel caso in cui vi siano ragionevoli motivi per sospettare che un alimento o
mangime possa comportare un rischio per la salute umana o animale, in funzione della
natura, della gravità e dell'entità del rischio le autorità pubbliche adottano
provvedimenti opportuni per informare i cittadini della natura del rischio per la salute,
identificando nel modo più esauriente l'alimento o mangime o il tipo di alimento o di
mangime, il rischio che può comportare e le misure adottate o in procinto di essere
adottate per prevenire, contenere o eliminare tale rischio.
SEZIONE 3
OBBLIGHI GENERALI DEL COMMERCIO ALIMENTARE
Articolo 11
Alimenti e mangimi importati nella Comunità
Gli alimenti e i mangimi importati nella Comunità per esservi immessi sul mercato devono
rispettare le pertinenti disposizioni della legislazione alimentare o le condizioni
riconosciute almeno equivalenti dalla Comunità o, quando tra la Comunità e il paese
esportatore esiste un accordo specifico, le disposizioni ivi contenute.
Articolo 12
Alimenti e mangimi esportati dalla Comunità
1. Gli alimenti e i mangimi esportati o riesportati dalla Comunità per essere immessi sul
mercato di un paese terzo devono rispettare le pertinenti disposizioni della legislazione
alimentare, salvo diversa indicazione delle autorità del paese importatore o diversa
disposizione di leggi, regolamenti, norme, codici di condotta e altre procedure giuridiche
e amministrative eventualmente in vigore in detto paese.
In altre circostanze, ad eccezione del caso in cui gli alimenti siano dannosi per la
salute o i mangimi siano a rischio, detti alimenti e mangimi possono essere esportati o
riesportati soltanto qualora le autorità competenti del paese di destinazione vi abbiano
acconsentito espressamente, dopo essere state pienamente informate dei motivi e delle
circostanze per cui non è stato possibile immettere gli alimenti o mangimi in questione
sul mercato comunitario.
2. Laddove si applichino le disposizioni di un accordo bilaterale concluso tra la
Comunità o uno dei suoi Stati membri e un paese terzo, gli alimenti e i mangimi esportati
dalla Comunità o da detto Stato membro nel paese terzo in questione devono rispettare
dette disposizioni.
Articolo 13
Norme internazionali
Fatti salvi i loro diritti ed obblighi, la Comunità e gli Stati membri agiscono come
segue:
a) contribuiscono all'elaborazione di norme tecniche internazionali sugli alimenti e sui
mangimi, nonché di norme sanitarie e fitosanitarie;
b) promuovono il coordinamento dei lavori sulle norme relative ad alimenti e mangimi
intrapresi da organizzazioni internazionali governative e non governative;
c) contribuiscono, ove pertinente e opportuno, all'elaborazione di accordi sul
riconoscimento dell'equivalenza di misure specifiche riguardanti gli alimenti e i mangimi;
d) prestano particolare attenzione alle peculiari esigenze finanziarie, commerciali e di
sviluppo dei paesi in via di sviluppo per evitare che le norme internazionali creino
inutili ostacoli alle esportazioni di tali paesi;
e) promuovono la coerenza tra gli standard tecnici internazionali e la legislazione in
materia alimentare, assicurando al contempo che l'elevato livello di protezione adottato
nella Comunità non venga ridotto.
SEZIONE 4
REQUISITI GENERALI DELLA LEGISLAZIONE ALIMENTARE
Articolo 14
Requisiti di sicurezza degli alimenti
1. Gli alimenti a rischio non possono essere immessi sul mercato.
2. Gli alimenti sono considerati a rischio nei casi seguenti:
a) se sono dannosi per la salute;
b) se sono inadatti al consumo umano.
3. Per determinare se un alimento sia a rischio occorre prendere in considerazione quanto
segue:
a) le condizioni d'uso normali dell'alimento da parte del consumatore in ciascuna fase
della produzione, della trasformazione e della distribuzione;
b) le informazioni messe a disposizione del consumatore, comprese le informazioni
riportate sull'etichetta o altre informazioni generalmente accessibili al consumatore sul
modo di evitare specifici effetti nocivi per la salute provocati da un alimento o
categoria di alimenti.
4. Per determinare se un alimento sia dannoso per la salute occorre prendere in
considerazione quanto segue:
a) non soltanto i probabili effetti immediati e/o a breve termine, e/o a lungo termine
dell'alimento sulla salute di una persona che lo consuma, ma anche su quella dei
discendenti;
b) i probabili effetti tossici cumulativi di un alimento;
c) la particolare sensibilità, sotto il profilo della salute, di una specifica categoria
di consumatori, nel caso in cui l'alimento sia destinato ad essa.
5. Per determinare se un alimento sia inadatto al consumo umano, occorre prendere in
considerazione se l'alimento sia inaccettabile per il consumo umano secondo l'uso
previsto, in seguito a contaminazione dovuta a materiale estraneo o ad altri motivi, o in
seguito a putrefazione, deterioramento o decomposizione.
6. Se un alimento a rischio fa parte di una partita, lotto o consegna di alimenti della
stessa classe o descrizione, si presume che tutti gli alimenti contenuti in quella
partita, lotto o consegna siano a rischio a meno che, a seguito di una valutazione
approfondita, risulti infondato ritenere che il resto della partita, lotto o consegna sia
a rischio.
7. Gli alimenti conformi a specifiche disposizioni comunitarie riguardanti la sicurezza
alimentare sono considerati sicuri in relazione agli aspetti disciplinati dalle medesime.
8. Il fatto che un alimento sia conforme alle specifiche disposizioni ad esso applicabili
non impedisce alle autorità competenti di adottare provvedimenti appropriati per imporre
restrizioni alla sua immissione sul mercato o per disporne il ritiro dal mercato qualora
vi siano motivi di sospettare che, nonostante detta conformità, l'alimento è a rischio.
9. In assenza di specifiche disposizioni comunitarie, un alimento è considerato sicuro se
è conforme alle specifiche disposizioni della legislazione alimentare nazionale dello
Stato membro sul cui territorio è immesso sul mercato, purché tali disposizioni siano
formulate e applicate nel rispetto del trattato, in particolare degli articoli 28 e 30 del
medesimo.
Articolo 15
Requisiti di sicurezza dei mangimi
1. I mangimi a rischio non possono essere immessi sul mercato né essere somministrati a
un animale destinato alla produzione alimentare.
2. I mangimi sono considerati a rischio, per l'uso previsto, nei casi seguenti:
- se hanno un effetto nocivo per la salute umana o animale,
- se rendono a rischio, per il consumo umano, l'alimento ottenuto dall'animale destinato
alla produzione alimentare.
3. Quando un mangime, riscontrato come non conforme ai requisiti di sicurezza, appartenga
a una partita, lotto o consegna di mangimi della stessa classe o descrizione, si presume
che tutti i mangimi della partita, lotto o consegna siano sprovvisti di tali requisiti
salvo che, a seguito di una valutazione approfondita, risulti infondato ritenere che il
resto della partita, lotto o consegna non sia conforme ai requisiti di sicurezza dei
mangimi.
4. I mangimi conformi a specifiche disposizioni comunitarie nel campo della sicurezza dei
mangimi sono considerati sicuri in relazione agli aspetti disciplinati dalle medesime.
5. Il fatto che un mangime sia conforme alle specifiche disposizioni ad esso applicabili
non impedisce alle autorità competenti di adottare provvedimenti appropriati per imporre
restrizioni alla sua immissione sul mercato o per disporne il ritiro dal mercato qualora
vi siano motivi di sospettare che, nonostante detta conformità, il mangime è a rischio.
6. In assenza di specifiche disposizioni comunitarie, un mangime è considerato sicuro se
è conforme alle specifiche disposizioni in materia di sicurezza dei mangimi previste
dalla legislazione nazionale dello Stato membro sul cui territorio è in circolazione,
purché tali disposizioni siano formulate e applicate nel rispetto del trattato, in
particolare degli articoli 28 e 30 del medesimo.
Articolo 16
Presentazione
Fatte salve disposizioni più specifiche della legislazione alimentare, l'etichettatura,
la pubblicità e la presentazione degli alimenti o mangimi, compresi la loro forma, il
loro aspetto o confezionamento, i materiali di confezionamento usati, il modo in cui gli
alimenti o mangimi sono disposti, il contesto in cui sono esposti e le informazioni rese
disponibili su di essi attraverso qualsiasi mezzo, non devono trarre in inganno i
consumatori.
Articolo 17
Obblighi
1. Spetta agli operatori del settore alimentare e dei mangimi garantire che nelle imprese
da essi controllate gli alimenti o i mangimi soddisfino le disposizioni della legislazione
alimentare inerenti alle loro attività in tutte le fasi della produzione, della
trasformazione e della distribuzione e verificare che tali disposizioni siano soddisfatte.
2. Gli Stati membri applicano la legislazione alimentare e controllano e verificano il
rispetto delle pertinenti disposizioni della medesima da parte degli operatori del settore
alimentare e dei mangimi, in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della
distribuzione.
A tal fine essi organizzano un sistema ufficiale di controllo e altre attività adatte
alle circostanze, tra cui la comunicazione ai cittadini in materia di sicurezza e di
rischio degli alimenti e dei mangimi, la sorveglianza della sicurezza degli alimenti e dei
mangimi e altre attività di controllo che abbraccino tutte le fasi della produzione,
della trasformazione e della distribuzione.
Gli Stati membri determinano inoltre le misure e le sanzioni da applicare in caso di
violazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi. Le misure e le sanzioni devono
essere effettive, proporzionate e dissuasive.
Articolo 18
Rintracciabilità
1. È disposta in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della
distribuzione la rintracciabilità degli alimenti, dei mangimi, degli animali destinati
alla produzione alimentare e di qualsiasi altra sostanza destinata o atta a entrare a far
parte di un alimento o di un mangime.
2. Gli operatori del settore alimentare e dei mangimi devono essere in grado di
individuare chi abbia fornito loro un alimento, un mangime, un animale destinato alla
produzione alimentare o qualsiasi sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un
alimento o di un mangime.
A tal fine detti operatori devono disporre di sistemi e di procedure che consentano di
mettere a disposizione delle autorità competenti, che le richiedano, le informazioni al
riguardo.
3. Gli operatori del settore alimentare e dei mangimi devono disporre di sistemi e
procedure per individuare le imprese alle quali hanno fornito i propri prodotti. Le
informazioni al riguardo sono messe a disposizione delle autorità competenti che le
richiedano.
4. Gli alimenti o i mangimi che sono immessi sul mercato della Comunità o che
probabilmente lo saranno devono essere adeguatamente etichettati o identificati per
agevolarne la rintracciabilità, mediante documentazione o informazioni pertinenti secondo
i requisiti previsti in materia da disposizioni più specifiche.
5. Le disposizioni per l'applicazione in settori specifici del presente articolo possono
essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 58, paragrafo 2.
Articolo 19
Obblighi relativi agli alimenti: operatori del settore alimentare
1. Se un operatore del settore alimentare ritiene o ha motivo di ritenere che un alimento
da lui importato, prodotto, trasformato, lavorato o distribuito non sia conforme ai
requisiti di sicurezza degli alimenti, e l'alimento non si trova più sotto il controllo
immediato di tale operatore del settore alimentare, esso deve avviare immediatamente
procedure per ritirarlo e informarne le autorità competenti. Se il prodotto può essere
arrivato al consumatore, l'operatore informa i consumatori, in maniera efficace e
accurata, del motivo del ritiro e, se necessario, richiama i prodotti già forniti ai
consumatori quando altre misure siano insufficienti a conseguire un livello elevato di
tutela della salute.
2. Gli operatori del settore alimentare responsabili di attività di vendita al dettaglio
o distribuzione che non incidono sul confezionamento, sull'etichettatura, sulla sicurezza
o sull'integrità dell'alimento devono, entro i limiti delle rispettive attività, avviare
procedure per ritirare dal mercato i prodotti non conformi ai requisiti di sicurezza
alimentare e contribuire a garantire la sicurezza degli alimenti trasmettendo al riguardo
le informazioni necessarie ai fini della loro rintracciabilità, collaborando agli
interventi dei responsabili della produzione, della trasformazione e della lavorazione e/o
delle autorità competenti.
3. Gli operatori del settore alimentare informano immediatamente le autorità competenti
quando ritengano o abbiano motivo di ritenere che un alimento da essi immesso sul mercato
possa essere dannoso per la salute umana. Essi informano le autorità competenti degli
interventi adottati per evitare rischi al consumatore finale e non impediscono né
scoraggiano la cooperazione di chiunque con le autorità competenti, in base alla
legislazione nazionale e alla prassi legale, nel caso in cui tale cooperazione possa
prevenire, ridurre o eliminare un rischio derivante da un prodotto alimentare.
4. Gli operatori del settore alimentare collaborano con le autorità competenti riguardo
ai provvedimenti volti ad evitare o ridurre i rischi provocati da un alimento che
forniscono o hanno fornito.
Articolo 20
Obblighi relativi ai mangimi: operatori del settore dei mangimi
1. Se un operatore del settore dei mangimi ritiene o ha motivo di credere che un mangime
da lui importato, prodotto, trasformato, lavorato o distribuito non sia conforme ai
requisiti di sicurezza dei mangimi, deve avviare immediatamente procedure per ritirarlo
dal mercato e informarne le autorità competenti. In tali circostanze o nel caso di cui
all'articolo 15, paragrafo 3, qualora la partita, il lotto o la consegna non siano
conformi ai requisiti di sicurezza dei mangimi, questi ultimi devono essere distrutti a
meno che l'autorità competente non decida altrimenti. L'operatore informa in maniera
efficace e accurata gli utenti del mangime del motivo del ritiro e, se necessario,
richiama i prodotti già forniti agli utenti quando altre misure siano insufficienti a
conseguire un livello elevato di tutela della salute.
2. Gli operatori del settore dei mangimi responsabili di attività di vendita al dettaglio
o distribuzione che non incidono sul confezionamento, sull'etichettatura, sulla sicurezza
o sull'integrità del mangime devono, entro i limiti delle rispettive attività, avviare
procedure per ritirare dal mercato i prodotti non conformi ai requisiti di sicurezza dei
mangimi e contribuire a garantire la sicurezza degli alimenti trasmettendo al riguardo
informazioni necessarie ai fini della rintracciabilità di un mangime, collaborando agli
interventi dei responsabili della produzione, della trasformazione e della lavorazione e/o
delle autorità competenti.
3. Gli operatori del settore dei mangimi informano immediatamente le autorità competenti
quando ritengano o abbiano motivo di ritenere che un mangime da essi immesso sul mercato
possa non essere conforme ai requisiti di sicurezza dei mangimi. Essi informano le
autorità competenti degli interventi adottati per evitare rischi derivanti dall'uso del
mangime e non impediscono né scoraggiano la cooperazione di chiunque con le autorità
competenti, in base alla legislazione nazionale e alla prassi legale, nel caso in cui tale
cooperazione possa prevenire, ridurre o eliminare un rischio derivante da un mangime.
4. Gli operatori del settore dei mangimi collaborano con le autorità competenti riguardo
ai provvedimenti volti ad evitare i rischi provocati da un mangime che forniscono o hanno
fornito.
Articolo 21
Responsabilità
Le disposizioni del presente capo si applicano salvo il disposto della direttiva
85/374/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativa al ravvicinamento delle
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di
responsabilità per danno da prodotti difettosi(25).
CAPO III
AUTORITÀ EUROPEA PER LA SICUREZZA ALIMENTARE
SEZIONE 1
FUNZIONE E COMPITI
Articolo 22
Funzione
1. È istituita un'Autorità europea per la sicurezza alimentare (in prosieguo:
"l'Autorità").
2. L'Autorità offre consulenza scientifica e assistenza scientifica e tecnica per la
normativa e le politiche della Comunità in tutti i campi che hanno un'incidenza diretta o
indiretta sulla sicurezza degli alimenti e dei mangimi. Essa fornisce informazioni
indipendenti su tutte le materie che rientrano in detti campi e comunica i rischi.
3. L'Autorità contribuisce ad un livello elevato di tutela della vita e della salute
umana e a tal fine tiene conto della salute e del benessere degli animali, della salute
dei vegetali e dell'ambiente, nel quadro del funzionamento del mercato interno.
4. L'Autorità raccoglie e analizza i dati che consentono la caratterizzazione e la
sorveglianza dei rischi che hanno un'incidenza diretta o indiretta sulla sicurezza degli
alimenti e dei mangimi.
5. L'Autorità ha inoltre la funzione di:
a) offrire consulenza scientifica e assistenza scientifica e tecnica sulla nutrizione
umana in relazione alla normativa comunitaria e, su richiesta della Commissione,
assistenza per la comunicazione relativa a questioni nutrizionali nel quadro del programma
comunitario nel settore della sanità;
b) formulare pareri scientifici su altre questioni inerenti alla salute e al benessere
degli animali e alla salute dei vegetali;
c) formulare pareri scientifici su prodotti diversi dagli alimenti e dai mangimi
riconducibili a organismi geneticamente modificati, quali definiti dalla direttiva
2001/18/CE e fatte salve le procedure ivi stabilite.
6. L'Autorità formula pareri scientifici che costituiscono la base scientifica per
l'elaborazione e per l'adozione di misure comunitarie nelle materie di sua competenza.
7. L'Autorità svolge le proprie funzioni secondo modalità che le consentano di fungere
da punto di riferimento grazie alla sua indipendenza, alla qualità scientifica e tecnica
dei pareri formulati e alle informazioni diffuse, alla trasparenza delle sue procedure e
metodi di funzionamento e alla diligenza nello svolgere i compiti ad essa assegnati.
Essa agisce in stretta collaborazione con gli organi competenti che negli Stati membri
svolgono funzioni analoghe alle sue.
8. L'Autorità, la Commissione e gli Stati membri collaborano per promuovere l'effettiva
coerenza fra le funzioni di valutazione del rischio, gestione del rischio e comunicazione
del rischio.
9. Gli Stati membri collaborano con l'Autorità ai fini dell'espletamento delle sue
funzioni.
Articolo 23
Compiti
L'Autorità ha i seguenti compiti:
a) fornire alle istituzioni comunitarie e agli Stati membri i migliori pareri scientifici
in tutti i casi previsti dalla legislazione comunitaria e su qualsiasi questione di sua
competenza;
b) promuovere e coordinare la definizione di metodi uniformi di valutazione del rischio
nei settori di sua competenza;
c) fornire alla Commissione assistenza scientifica e tecnica nelle materie di sua
competenza e, quando richiesto, nell'interpretazione e nell'esame dei pareri relativi alla
valutazione dei rischi;
d) commissionare studi scientifici necessari all'espletamento dei suoi compiti;
e) ricercare, raccogliere, confrontare, analizzare e sintetizzare i dati scientifici e
tecnici nei settori di sua competenza;
f) intervenire per individuare e definire i rischi emergenti nei settori di sua
competenza;
g) creare un sistema di reti tra organizzazioni operanti nei settori di sua competenza,
del cui funzionamento è responsabile;
h) prestare assistenza scientifica e tecnica su richiesta della Commissione nelle
procedure di gestione delle crisi seguite dalla Commissione in relazione alla sicurezza
degli alimenti e dei mangimi;
i) fornire, su richiesta della Commissione, assistenza scientifica e tecnica allo scopo di
migliorare la collaborazione tra la Comunità, i paesi candidati, le organizzazioni
internazionali e i paesi terzi nei settori di sua competenza;
j) fare in modo che i cittadini e le parti interessate ricevano informazioni rapide,
affidabili, obiettive e comprensibili nei settori di sua competenza;
k) formulare in modo indipendente conclusioni ed orientamenti su materie di sua
competenza;
l) ogni altro compito assegnatole dalla Commissione nell'ambito delle sue competenze.
SEZIONE 2
ORGANIZZAZIONE
Articolo 24
Organi
L'Autorità ha i seguenti organi:
a) un consiglio di amministrazione;
b) un direttore esecutivo con relativo personale;
c) un foro consultivo;
d) un comitato scientifico e gruppi di esperti scientifici.
Articolo 25
Consiglio di amministrazione
1. Il consiglio di amministrazione è composto da 14 membri nominati dal Consiglio in
consultazione con il Parlamento europeo, in base a un elenco stilato dalla Commissione,
che comprende un numero di candidati sostanzialmente più elevato del numero dei membri da
nominare, e un rappresentante della Commissione. Quattro membri devono avere esperienza in
associazioni che rappresentano i consumatori e altri raggruppamenti con interessi nella
catena alimentare.
L'elenco stilato dalla Commissione, corredato della relativa documentazione, viene
trasmesso al Parlamento europeo. Non appena possibile ed entro tre mesi da tale
comunicazione, il Parlamento europeo può sottoporre il proprio parere al Consiglio che
procede alla nomina del consiglio di amministrazione.
I membri del consiglio di amministrazione sono nominati in modo da garantire i più alti
livelli di competenza, una vasta gamma di pertinenti conoscenze specialistiche e,
coerentemente con tali caratteristiche, la distribuzione geografica più ampia possibile
nell'ambito dell'Unione.
2. Il mandato dei membri è quadriennale ed è rinnovabile una volta. Tuttavia, per il
primo mandato, questo periodo è di sei anni per la metà dei membri.
3. Il consiglio di amministrazione adotta il regolamento interno dell'Autorità sulla base
di una proposta del direttore esecutivo. Tale regolamento è pubblico.
4. Il consiglio di amministrazione elegge tra i propri membri un presidente con mandato
biennale rinnovabile.
5. Il consiglio di amministrazione adotta il proprio regolamento interno.
Salvo altrimenti disposto, il consiglio di amministrazione delibera a maggioranza dei
propri membri.
6. Il consiglio di amministrazione si riunisce su convocazione del presidente o su
richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.
7. Il consiglio di amministrazione garantisce che l'Autorità assolva le proprie funzioni
e svolga i compiti che le sono assegnati secondo le modalità stabilite dal presente
regolamento.
8. Prima del 31 gennaio di ogni anno il consiglio di amministrazione adotta il programma
di lavoro dell'Autorità per l'anno successivo. Esso adotta inoltre un programma
pluriennale suscettibile di revisione. Il consiglio di amministrazione provvede a che tali
programmi siano coerenti con le priorità legislative e strategiche della Comunità nel
campo della sicurezza alimentare.
Prima del 30 marzo di ogni anno il consiglio di amministrazione adotta la relazione
generale sulle attività dell'Autorità per l'anno precedente.
9. Il consiglio di amministrazione, d'intesa con la Commissione e previo parere della
Corte dei conti, adotta il regolamento finanziario dell'Autorità, che dispone in
particolare la procedura per la formazione e l'esecuzione del bilancio dell'Autorità,
secondo l'articolo 142 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al
bilancio generale delle Comunità europee(26) e le prescrizioni legislative concernenti le
indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode.
10. Il direttore esecutivo partecipa senza diritto di voto alle riunioni del consiglio di
amministrazione, e provvede alle attività di segreteria. Il consiglio di amministrazione
invita il presidente del comitato scientifico a partecipare alle sue riunioni, senza
diritto di voto.
Articolo 26
Direttore esecutivo
1. Il direttore esecutivo è nominato dal consiglio di amministrazione, che attinge a un
elenco di candidati proposto dalla Commissione a seguito di una selezione pubblica bandita
mediante pubblicazione di un invito a manifestazione d'interesse nella Gazzetta ufficiale
delle Comunità europee e su altri organi d'informazione, per un periodo di cinque anni
rinnovabile. Prima della nomina il candidato designato dal consiglio di amministrazione è
invitato quanto prima a fare una dichiarazione dinanzi al Parlamento europeo e a
rispondere alle domande dei membri di tale istituzione. Può essere sollevato dal proprio
incarico dal consiglio di amministrazione che delibera a maggioranza.
2. Il direttore esecutivo è il rappresentante legale dell'Autorità. Egli è incaricato
di quanto segue:
a) provvedere al disbrigo degli affari correnti dell'Autorità;
b) elaborare la proposta relativa ai programmi di lavoro dell'Autorità in consultazione
con la Commissione;
c) attuare i programmi di lavoro e le decisioni del consiglio di amministrazione;
d) garantire che venga fornito un adeguato sostegno scientifico, tecnico e amministrativo
al comitato scientifico e ai gruppi di esperti scientifici;
e) garantire che l'Autorità svolga i propri compiti secondo le esigenze degli utenti, con
particolare riguardo all'adeguatezza dei servizi forniti e al tempo impiegato;
f) preparare lo stato delle entrate e delle spese ed eseguire il bilancio dell'Autorità;
g) gestire tutte le questioni relative al personale;
h) sviluppare e mantenere i contatti con il Parlamento europeo e garantire un dialogo
regolare con le sue commissioni competenti.
3. Ogni anno il direttore esecutivo sottopone all'approvazione del consiglio di
amministrazione i seguenti progetti:
a) un progetto di relazione generale riguardante tutte le attività svolte dall'Autorità
nel corso dell'anno precedente;
b) progetti di programmi di lavoro;
c) il progetto di rendiconto annuale relativo all'anno precedente;
d) il progetto di bilancio per l'anno successivo.
Il direttore esecutivo, previa adozione in sede di consiglio di amministrazione, inoltra
la relazione generale e i programmi al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione
e agli Stati membri e ne dispone la pubblicazione.
4. Il direttore esecutivo approva tutte le spese finanziarie dell'Autorità e riferisce al
consiglio di amministrazione in merito alle attività dell'Autorità.
Articolo 27
Foro consultivo
1. Il foro consultivo è composto da rappresentanti degli organi competenti che svolgono
negli Stati membri funzioni analoghe a quelle dell'Autorità, in ragione di un
rappresentante per Stato membro. I rappresentanti possono essere sostituiti da supplenti
nominati contestualmente.
2. I membri del foro consultivo non possono appartenere al consiglio di amministrazione.
3. Il foro consultivo consiglia il direttore esecutivo nello svolgimento dei suoi compiti
secondo il presente regolamento, in particolare in sede di elaborazione di una proposta
relativa al programma di lavoro dell'Autorità. Il direttore esecutivo può chiedere
consiglio al foro consultivo anche in merito all'ordine di priorità da attribuire alle
richieste di parere scientifico.
4. Il foro consultivo rappresenta un meccanismo di scambio di informazioni sui rischi
potenziali e di concentrazione delle conoscenze. Esso garantisce piena collaborazione tra
l'Autorità e gli organi competenti degli Stati membri, in particolare sugli aspetti
seguenti:
a) evitare ogni sovrapposizione fra gli studi scientifici svolti dall'Autorità e quelli
condotti negli Stati membri, in conformità dell'articolo 32;
b) nelle circostanze descritte all'articolo 30, paragrafo 4, quando l'Autorità e un
organo nazionale devono obbligatoriamente collaborare;
c) promuovere il collegamento, attraverso reti europee, delle organizzazioni attive nei
settori di competenza dell'Autorità, in conformità dell'articolo 36, paragrafo 1;
d) laddove l'Autorità o uno Stato membro individuino un rischio emergente.
5. Il foro consultivo è presieduto dal direttore esecutivo. Esso si riunisce regolarmente
e almeno quattro volte all'anno, su invito del presidente o su richiesta di almeno un
terzo dei suoi membri. Le sue procedure operative sono specificate nel regolamento interno
dell'Autorità e sono rese pubbliche.
6. L'Autorità fornisce il supporto tecnico e logistico necessario al foro consultivo e
provvede alle attività di segreteria delle sue riunioni.
7. Ai lavori del foro consultivo possono partecipare rappresentanti dei servizi della
Commissione. Il direttore esecutivo può invitare rappresentanti del Parlamento europeo e
di altri organi competenti a partecipare ai suoi lavori.
Qualora il foro consultivo esamini le questioni di cui all'articolo 22, paragrafo 5,
lettera b), i rappresentanti degli organi competenti che svolgono negli Stati membri
funzioni analoghe a quelle menzionate all'articolo 22, paragrafo 5, lettera b), possono
partecipare ai lavori del foro consultivo in ragione di un rappresentante per Stato
membro.
Articolo 28
Comitato scientifico e gruppi di esperti scientifici
1. Il comitato scientifico e i gruppi permanenti di esperti scientifici formulano i pareri
scientifici dell'Autorità, ciascuno entro la sfera delle rispettive competenze, compresa
la possibilità di disporre, ove necessario, audizioni pubbliche.
2. Il comitato scientifico è responsabile del coordinamento generale necessario per
garantire la coerenza della procedura di formulazione dei pareri scientifici, con
particolare riguardo all'adozione delle procedure operative e all'armonizzazione dei
metodi di lavoro. Esso formula pareri su questioni multisettoriali che investono le
competenze di più gruppi di esperti scientifici e sulle questioni che non rientrano nelle
competenze di alcun gruppo di esperti scientifici.
Ove necessario, segnatamente qualora le questioni non rientrino nella sfera di competenza
di alcun gruppo di esperti scientifici, esso crea gruppi di lavoro. In tal caso, esso si
avvale della loro esperienza per formulare i pareri scientifici.
3. Il comitato scientifico è costituito dai presidenti dei gruppi di esperti scientifici
e da sei esperti scientifici indipendenti non appartenenti ad alcun gruppo di esperti
scientifici.
4. I gruppi di esperti scientifici sono costituiti da esperti scientifici indipendenti.
Dopo la costituzione dell'Autorità vengono creati i seguenti gruppi di esperti
scientifici:
a) il gruppo di esperti scientifici sugli additivi alimentari, gli aromatizzanti, i
coadiuvanti tecnologici e i materiali a contatto con gli alimenti;
b) il gruppo di esperti scientifici sugli additivi e i prodotti o le sostanze usati nei
mangimi;
c) il gruppo di esperti scientifici sulla salute dei vegetali, i prodotti fitosanitari e i
loro residui;
d) il gruppo di esperti scientifici sugli organismi geneticamente modificati;
e) il gruppo di esperti scientifici sui prodotti dietetici, l'alimentazione e le allergie;
f) il gruppo di esperti scientifici sui pericoli biologici;
g) il gruppo di esperti scientifici sui contaminanti nella catena alimentare;
h) il gruppo di esperti scientifici sulla salute e il benessere degli animali.
Alla luce degli sviluppi scientifici e tecnici il numero e il nome dei gruppi di esperti
scientifici possono essere adattati dalla Commissione su richiesta dell'Autorità, secondo
la procedura di cui all'articolo 58, paragrafo 2.
5. I membri del comitato scientifico che non fanno parte di gruppi di esperti scientifici
e i membri dei gruppi di esperti scientifici sono nominati dal consiglio di
amministrazione, su proposta del direttore esecutivo, con mandato triennale rinnovabile,
previo invito a manifestazione d'interesse pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle
Comunità europee, in pertinenti e importanti pubblicazioni scientifiche e nel sito Web
dell'Autorità.
6. Il comitato scientifico e i gruppi di esperti scientifici scelgono i rispettivi
presidenti e due vicepresidenti ciascuno tra i propri membri.
7. Il comitato scientifico e i gruppi di esperti scientifici deliberano a maggioranza dei
membri che li compongono. I pareri di minoranza sono iscritti a verbale.
8. I rappresentanti dei servizi della Commissione possono assistere alle riunioni del
comitato scientifico, dei gruppi di esperti scientifici e dei loro gruppi di lavoro. Se
invitati a farlo, possono intervenire per fornire chiarimenti o informazioni, senza
tuttavia cercare di influenzare le discussioni.
9. Le procedure per il funzionamento del comitato scientifico e dei gruppi di esperti
scientifici e per la loro collaborazione sono contenute nel regolamento interno
dell'Autorità.
Dette procedure riguardano in particolare quanto segue:
a) il numero di mandati consecutivi dei membri di un comitato scientifico o di un gruppo
di esperti scientifici;
b) il numero dei membri di ciascun gruppo di esperti scientifici;
c) la procedura per il rimborso delle spese sostenute dai membri del comitato scientifico
e dei gruppi di esperti scientifici;
d) le modalità per l'assegnazione di incarichi e di richieste di pareri scientifici al
comitato scientifico e ai gruppi di esperti scientifici;
e) la creazione e l'organizzazione dei gruppi di lavoro del comitato scientifico e dei
gruppi di esperti scientifici e la possibilità per esperti esterni di partecipare a detti
gruppi di lavoro;
f) la possibilità di invitare osservatori alle riunioni del comitato scientifico e dei
gruppi di esperti scientifici;
g) la possibilità di organizzare audizioni pubbliche.
SEZIONE 3
FUNZIONAMENTO
Articolo 29
Pareri scientifici
1. L'Autorità formula un parere scientifico:
a) su richiesta della Commissione, in relazione a qualsiasi questione di sua competenza e
in tutti i casi in cui la legislazione comunitaria richieda la sua consultazione;
b) di propria iniziativa nelle materie di sua competenza.
Il Parlamento europeo o uno Stato membro possono chiedere all'Autorità un parere
scientifico in relazione a qualsiasi questione di sua competenza.
2. Le richieste di cui al paragrafo 1 sono corredate di una documentazione informativa che
illustra la questione scientifica da esaminare e l'interesse che essa riveste per la
Comunità.
3. Nei casi in cui la legislazione comunitaria non indichi espressamente un termine per la
presentazione di un parere scientifico, l'Autorità formula pareri scientifici entro i
termini indicati nelle richieste di pareri, salvo circostanze debitamente giustificate.
4. Qualora siano avanzate più richieste su una medesima questione o qualora una richiesta
di parere non sia conforme al paragrafo 2 o non sia chiara, l'Autorità può rifiutare la
richiesta o proporre modifiche alla stessa, dopo essersi consultata con l'istituzione, con
lo Stato membro o gli Stati membri che l'hanno presentata. I motivi del rifiuto sono
comunicati all'istituzione, allo Stato membro o agli Stati membri che hanno presentato la
richiesta.
5. Qualora abbia già formulato un parere scientifico sul tema specifico della richiesta,
l'Autorità può rifiutare di dar seguito alla stessa se è del parere che non vi siano
nuovi elementi scientifici che giustifichino un riesame. I motivi del rifiuto sono
comunicati all'istituzione, allo Stato membro o agli Stati membri che hanno presentato la
richiesta.
6. Le regole per l'applicazione del presente articolo sono adottate dalla Commissione
sentita l'Autorità, secondo la procedura di cui all'articolo 58, paragrafo 2. Tali regole
specificano in particolare quanto segue:
a) la procedura che l'Autorità deve seguire per le richieste che le sono demandate;
b) le linee direttrici che disciplinano la valutazione scientifica di sostanze, prodotti o
processi soggetti in base alla legislazione comunitaria ad autorizzazione preventiva o
all'inserimento in un elenco positivo, in particolare laddove la legislazione comunitaria
preveda o autorizzi la presentazione a tal fine di un fascicolo da parte del richiedente.
7. Il regolamento interno dell'Autorità indica condizioni precise in relazione al
formato, alla motivazione e alla pubblicazione dei pareri scientifici.
Articolo 30
Pareri scientifici discordanti
1. L'Autorità vigila per garantire la tempestiva individuazione di una potenziale fonte
di discordanza tra i propri pareri scientifici e quelli formulati da altri organi che
svolgono compiti analoghi.
2. Laddove l'Autorità individui una potenziale fonte di discordanza, essa si rivolge
all'organo in questione per accertarsi che tutte le informazioni scientifiche pertinenti
siano condivise e per individuare questioni scientifiche potenzialmente controverse.
3. Laddove sia stata individuata una discordanza sostanziale su questioni scientifiche e
l'organo in questione sia un'agenzia comunitaria o uno dei comitati scientifici della
Commissione, l'Autorità e l'organo interessato sono tenuti a collaborare allo scopo di
rettificare la discordanza o di presentare alla Commissione un documento congiunto che
chiarisca le questioni scientifiche oggetto di controversia e individui nei dati le fonti
d'incertezza. Detto documento è pubblico.
4. Laddove sia stata individuata una discordanza sostanziale su questioni scientifiche e
l'organo in questione appartenga a uno Stato membro, l'Autorità e detto organo nazionale
sono tenuti a collaborare allo scopo di rettificare la discordanza o di redigere un
documento congiunto che chiarisca le questioni scientifiche oggetto di controversia e
individui nei dati le fonti d'incertezza. Detto documento è pubblico.
Articolo 31
Assistenza scientifica e tecnica
1. La Commissione può chiedere all'Autorità di prestare assistenza scientifica o tecnica
in qualsiasi settore di sua competenza. Detta assistenza consiste in un'attività
scientifica o tecnica che comporta l'applicazione di principi scientifici o tecnici
consolidati per la quale non è necessaria una valutazione scientifica da parte del
comitato scientifico o di un gruppo di esperti scientifici. In particolare, possono
rientrare in tale ambito l'assistenza alla Commissione sia per l'istituzione o la
valutazione di criteri tecnici sia per l'elaborazione di orientamenti tecnici.
2. Nel demandare all'Autorità una richiesta di assistenza scientifica o tecnica, la
Commissione concorda con essa la scadenza entro la quale il compito dev'essere svolto.
Articolo 32
Studi scientifici
1. Avvalendosi delle migliori risorse scientifiche indipendenti disponibili, l'Autorità
commissiona studi scientifici necessari all'adempimento delle sue funzioni. Siffatti studi
scientifici saranno commissionati in maniera aperta e trasparente. L'Autorità si adopera
per evitare ogni inutile sovrapposizione con i programmi di ricerca degli Stati membri o
della Comunità e promuove la collaborazione mediante un adeguato coordinamento.
2. L'Autorità informa il Parlamento europeo, la Commissione e gli Stati membri dei
risultati dei suoi studi scientifici.
Articolo 33
Raccolta di dati
1. L'Autorità ricerca, raccoglie, confronta, analizza e sintetizza dati scientifici e
tecnici significativi nei settori di sua competenza. Ciò comporta in particolare la
raccolta di dati riguardanti quanto segue:
a) il consumo degli alimenti e i rischi cui gli individui si espongono consumando gli
alimenti;
b) l'incidenza e la diffusione dei rischi biologici;
c) i contaminanti negli alimenti e nei mangimi;
d) i residui.
2. Ai fini del paragrafo 1 l'Autorità agisce in stretta collaborazione con tutti gli
organismi attivi nel campo della raccolta di dati, compresi quelli di paesi candidati, di
paesi terzi o di organi internazionali.
3. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché i dati che si raccolgono
nei settori di cui ai paragrafi 1 e 2 possano essere trasmessi all'Autorità.
4. L'Autorità trasmette agli Stati membri e alla Commissione opportune raccomandazioni
per migliorare la comparabilità tecnica dei dati che riceve e analizza, al fine di
agevolare l'ottenimento di dati omogenei a livello comunitario.
5. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento la Commissione pubblica
un inventario dei sistemi per la raccolta di dati a livello comunitario nei settori che
rientrano nelle competenze dell'Autorità.
La relazione, eventualmente accompagnata da proposte, indica in particolare quanto segue:
a) per ciascun sistema, il ruolo che andrebbe assegnato all'Autorità e qualsiasi
modificazione o miglioramento necessario per consentire all'Autorità di assolvere le
proprie funzioni in collaborazione con gli Stati membri;
b) i problemi da superare per consentire all'Autorità di raccogliere e di sintetizzare a
livello comunitario dati scientifici e tecnici pertinenti nei settori di sua competenza.
6. L'Autorità trasmette al Parlamento europeo, alla Commissione e agli Stati membri i
risultati della sua attività nel campo della raccolta di dati.
Articolo 34
Individuazione di rischi emergenti
1. L'Autorità stabilisce procedure di sorveglianza per l'attività sistematica di
ricerca, raccolta, confronto e analisi di informazioni e dati, ai fini dell'individuazione
di rischi emergenti nei settori di sua competenza.
2. Se l'Autorità dispone di informazioni tali da indurre a sospettare un grave rischio
emergente, essa chiede ulteriori informazioni agli Stati membri, ad altre agenzie della
Comunità e alla Commissione. Gli Stati membri, le agenzie comunitarie in questione e la
Commissione rispondono con urgenza e trasmettono ogni informazione pertinente in loro
possesso.
3. L'Autorità usa tutte le informazioni che riceve nell'adempimento delle proprie
funzioni per individuare un rischio emergente.
4. L'Autorità trasmette la valutazione e le informazioni raccolte sui rischi emergenti al
Parlamento europeo, alla Commissione e agli Stati membri.
Articolo 35
Sistema di allarme rapido
Affinché possa espletare al meglio le sue funzioni di sorveglianza dei rischi sanitari e
nutrizionali degli alimenti, l'Autorità è il destinatario dei messaggi che transitano
per il sistema di allarme rapido, dei quali analizza il contenuto al fine di fornire alla
Commissione e agli Stati membri tutte le informazioni necessarie all'analisi del rischio.
Articolo 36
Rete di organizzazioni attive nei settori di competenza dell'Autorità
1. L'Autorità promuove il collegamento attraverso reti europee delle organizzazioni
attive nei settori di sua competenza. Tale collegamento in rete persegue in particolare la
finalità di agevolare un quadro di cooperazione scientifica mediante il coordinamento
delle attività, lo scambio di informazioni, l'elaborazione e l'esecuzione di progetti
comuni, lo scambio di competenze specifiche e migliori pratiche nei settori di competenza
dell'Autorità.
2. Il consiglio di amministrazione, su proposta del direttore esecutivo, forma un elenco,
che sarà reso pubblico, delle organizzazioni competenti, designate dagli Stati membri,
che possono assistere l'Autorità, da sole o in rete, nell'adempimento dei suoi compiti.
L'Autorità può affidare a tali organizzazioni alcuni compiti, in particolare l'attività
preparatoria per i pareri scientifici, l'assistenza scientifica e tecnica, la raccolta di
dati e l'individuazione di rischi emergenti. Alcuni di questi compiti possono fruire di un
sostegno finanziario.
3. Le regole per l'applicazione dei paragrafi 1 e 2 sono adottate dalla Commissione,
sentita l'Autorità, secondo la procedura di cui all'articolo 58, paragrafo 2. Tali regole
indicano in particolare i criteri per l'inserimento di un istituto nell'elenco delle
organizzazioni competenti designate dagli Stati membri, le modalità per la definizione di
requisiti di qualità armonizzati e le regole finanziarie relative a qualunque tipo di
sostegno finanziario.
4. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento la Commissione pubblica
un inventario dei sistemi comunitari, nei settori di competenza dell'Autorità, che
consentono agli Stati membri di assolvere taluni incarichi nel campo della valutazione
scientifica, in particolare l'esame dei fascicoli di autorizzazione. La relazione,
eventualmente accompagnata da proposte, indica in particolare, per ciascun sistema,
qualsiasi modificazione o miglioramento necessario per consentire all'Autorità di
assolvere le proprie funzioni in collaborazione con gli Stati membri.
SEZIONE 4
INDIPENDENZA, TRASPARENZA, RISERVATEZZA E COMUNICAZIONE
Articolo 37
Indipendenza
1. I membri del consiglio di amministrazione, i membri del foro consultivo e il direttore
esecutivo si impegnano ad agire in modo indipendente nell'interesse pubblico.
A tal fine essi rendono una dichiarazione d'impegno e una dichiarazione d'interessi con la
quale indicano l'assenza di interessi che possano essere considerati contrastanti con la
loro indipendenza o interessi diretti o indiretti che possano essere considerati tali.
Tali dichiarazioni sono rese annualmente per iscritto.
2. I membri del comitato scientifico e dei gruppi di esperti scientifici si impegnano ad
agire in modo indipendente da qualsiasi influenza esterna.
A tal fine essi rendono una dichiarazione d'impegno e una dichiarazione d'interessi con la
quale indicano l'assenza di interessi che possano essere considerati contrastanti con la
loro indipendenza o interessi diretti o indiretti che possano essere considerati tali.
Tali dichiarazioni sono rese annualmente per iscritto.
3. I membri del consiglio di amministrazione, il direttore esecutivo, i membri del foro
consultivo, i membri del comitato scientifico e dei gruppi di esperti scientifici, nonché
gli esperti esterni partecipanti ai loro gruppi di lavoro dichiarano ad ogni riunione
qualsiasi interesse che possa essere considerato in contrasto con la loro indipendenza in
relazione ai punti all'ordine del giorno.
Articolo 38
Trasparenza
1. L'Autorità si impegna a svolgere le proprie attività con un livello elevato di
trasparenza. In particolare, essa rende pubblico, senza indugio, quanto segue:
a) gli ordini del giorno e i processi verbali del comitato scientifico e dei gruppi di
esperti scientifici;
b) i pareri del comitato scientifico e dei gruppi di esperti scientifici immediatamente
dopo la loro adozione, accludendo sempre i pareri di minoranza;
c) fatti salvi gli articoli 39 e 41, le informazioni su cui si fondano i suoi pareri;
d) le dichiarazioni d'interesse annuali rese dai membri del consiglio di amministrazione,
dal direttore esecutivo, dai membri del foro consultivo, del comitato scientifico e dei
gruppi di esperti scientifici, nonché le dichiarazioni d'interesse rese in relazione ai
punti all'ordine del giorno delle riunioni;
e) i risultati dei propri studi scientifici;
f) la relazione annuale delle proprie attività;
g) le richieste di parere scientifico presentate dal Parlamento europeo, dalla Commissione
o da uno Stato membro, che sono state rifiutate o modificate e i motivi che hanno dato
luogo al rifiuto o alla modifica.
2. Il consiglio di amministrazione tiene le proprie riunioni in pubblico, salvo che, su
proposta del direttore esecutivo, decida altrimenti per punti amministrativi specifici del
suo ordine del giorno, e può autorizzare rappresentanti dei consumatori o altre parti
interessate a presenziare come osservatori allo svolgimento di alcune delle attività
dell'Autorità.
3. L'Autorità inserisce nel proprio regolamento interno le disposizioni pratiche per
l'attuazione delle regole di trasparenza di cui ai paragrafi 1 e 2.
Articolo 39
Riservatezza
1. In deroga all'articolo 38, l'Autorità non rivela a terzi le informazioni riservate da
essa ricevute in ordine alle quali è stato richiesto e giustificato un trattamento
riservato, ad eccezione delle informazioni che devono essere rese pubbliche, se le
circostanze lo richiedono, per proteggere la salute pubblica.
2. I membri del consiglio di amministrazione, il direttore esecutivo, i membri del
comitato scientifico e dei gruppi di esperti scientifici nonché gli esperti esterni che
partecipano ai loro gruppi di lavoro, i membri del foro consultivo e il personale
dell'Autorità, anche dopo la cessazione delle proprie funzioni, sono soggetti alle regole
di riservatezza previste dall'articolo 287 del trattato.
3. Le conclusioni dei pareri scientifici formulati dall'Autorità riguardo a prevedibili
effetti sanitari non sono mai tenute segrete.
4. L'Autorità inserisce nel proprio regolamento interno le disposizioni pratiche per
l'attuazione delle regole di riservatezza di cui ai paragrafi 1 e 2.
Articolo 40
Comunicazioni emanate dall'Autorità
1. L'Autorità procede di propria iniziativa a comunicazioni nei settori di sua
competenza, fatta salva la competenza della Commissione riguardo alla comunicazione delle
sue decisioni di gestione del rischio.
2. L'Autorità provvede affinché vengano fornite rapidamente informazioni obiettive,
affidabili e di facile accesso ai cittadini e a ogni parte interessata, con particolare
riguardo ai risultati della sua attività. A tali fini l'Autorità elabora e diffonde
materiale informativo destinato al grande pubblico.
3. L'Autorità agisce in stretta collaborazione con la Commissione e gli Stati membri per
promuovere la necessaria coerenza nell'ambito della comunicazione del rischio.
L'Autorità pubblica tutti i pareri da essa emessi ai sensi dell'articolo 38.
4. L'Autorità collabora in maniera adeguata con gli organi competenti degli Stati membri
e con le altre parti interessate in relazione alle campagne di informazione dei cittadini.
Articolo 41
Accesso ai documenti
1. L'Autorità garantisce un ampio accesso ai documenti in suo possesso.
2. Il consiglio di amministrazione, su proposta del direttore esecutivo, adotta le
disposizioni relative all'accesso ai documenti di cui al paragrafo 1, tenendo pienamente
conto dei principi generali e delle condizioni cui è soggetto il diritto di accesso ai
documenti delle istituzioni comunitarie.
Articolo 42
Consumatori, produttori e altre parti interessate
L'Autorità stabilisce contatti efficienti con i rappresentanti dei consumatori e dei
produttori, con gli operatori delle industrie di trasformazione e con tutte le altre parti
interessate.
SEZIONE 5
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Articolo 43
Bilancio dell'Autorità
1. Le entrate dell'Autorità sono costituite da un contributo della Comunità e di
qualsiasi Stato con cui la Comunità ha concluso gli accordi di cui all'articolo 49
nonché dagli oneri per pubblicazioni, conferenze, tirocini e attività analoghe svolte
dall'Autorità.
2. Le spese dell'Autorità comprendono le spese amministrative, infrastrutturali,
d'esercizio e relative al personale, nonché quelle conseguenti a contratti stipulati con
terzi o al sostegno finanziario di cui all'articolo 36.
3. In tempo utile prima della data di cui al paragrafo 5, il direttore esecutivo redige
uno stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Autorità per l'esercizio
finanziario successivo e lo trasmette al consiglio di amministrazione, corredato di una
tabella provvisoria dell'organico.
4. Le entrate e le spese devono essere in pareggio.
5. Entro il 31 marzo di ogni anno il consiglio di amministrazione adotta il progetto dello
stato di previsione, compresa la tabella provvisoria dell'organico accompagnata dal
programma preliminare di lavoro, e lo trasmette alla Commissione e agli Stati con i quali
la Comunità ha concluso gli accordi di cui all'articolo 49. Sulla base di tale progetto,
la Commissione inserisce le relative previsioni nel progetto preliminare di bilancio
generale dell'Unione europea, che sottopone al Consiglio a norma dell'articolo 272 del
trattato.
6. Dopo l'adozione del bilancio generale dell'Unione europea da parte dell'autorità di
bilancio, il consiglio di amministrazione adotta il bilancio definitivo e il programma di
lavoro dell'Autorità, adeguandoli nella misura del necessario al contributo comunitario.
Li trasmette senza indugio alla Commissione e all'autorità di bilancio.
Articolo 44
Esecuzione del bilancio dell'Autorità
1. Il direttore esecutivo provvede all'esecuzione del bilancio dell'Autorità.
2. Il controllo degli impegni e dei pagamenti di tutte le spese e il controllo della
constatazione e della riscossione di tutte le entrate dell'Autorità sono effettuati dal
controllore finanziario della Commissione.
3. Entro il 31 marzo di ogni anno il direttore esecutivo trasmette alla Commissione, al
consiglio di amministrazione e alla Corte dei conti i conti dettagliati di tutte le
entrate e le spese per il precedente esercizio.
La Corte dei conti esamina tali conti a norma dell'articolo 248 del trattato. Essa
pubblica ogni anno una relazione sulle attività dell'Autorità.
4. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, dà scarico dell'esecuzione
del bilancio al direttore esecutivo dell'Autorità.
Articolo 45
Diritti percepiti dall'Autorità
Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento la Commissione, sentiti
l'Autorità, gli Stati membri e le parti interessate, pubblica una relazione sulla
possibilità e l'opportunità di presentare una proposta legislativa in base alla
procedura di codecisione e in conformità con il trattato per altri servizi forniti
dall'Autorità.
SEZIONE 6
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 46
Personalità giuridica e privilegi
1. L'Autorità è dotata di personalità giuridica. In ciascuno degli Stati membri essa
gode della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle
rispettive legislazioni. In particolare, essa può acquisire o alienare beni mobili e
immobili e agire in giudizio.
2. All'Autorità si applica il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità
europee.
Articolo 47
Responsabilità
1. La responsabilità contrattuale dell'Autorità è disciplinata dalla legge applicabile
al contratto in questione. La Corte di giustizia delle Comunità europee è competente a
giudicare in virtù di una clausola compromissoria contenuta nei contratti stipulati
dall'Autorità.
2. In materia di responsabilità extracontrattuale, l'Autorità deve risarcire,
conformemente ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri, i danni cagionati
dall'Autorità o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni. La Corte di giustizia
è competente a conoscere delle controversie relative al risarcimento dei danni.
3. La responsabilità personale degli agenti nei confronti dell'Autorità è regolata
dalle disposizioni pertinenti che si applicano al personale dell'Autorità.
Articolo 48
Personale
1. Il personale dell'Autorità è soggetto alle norme e ai regolamenti che si applicano ai
funzionari e agli altri agenti delle Comunità europee.
2. Nei confronti del proprio personale l'Autorità esercita i poteri conferiti
all'autorità che ha il potere di nomina.
Articolo 49
Partecipazione di paesi terzi
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