IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 9 marzo 1989, n. 86, e successive modifiche;
Visti gli articoli 4 e 30 e l'allegato C de!la legge 22 febbraio 1994, n. 146;
Vista la direttiva 92/1O2/CEE, del Consiglio del 27 novembre 1992, relativa
all'identificazione e alla registrazione degli animali;
Vista la legge 30 aprile 1976, n. 397, e successive modifiche;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 118;
Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1993 n. 28;
Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93;
Vista la decisione 89/153/CEE, della Commissione del 13 febbraio 1989, relativa alla
correlazione dei campioni prelevati ai fini della ricerca dei residui con gli animali ed
allevamenti d'origine;
Tenuto conto dei regolamento CEE 3508/92, del Consiglio del 27 novembre 1992, che
istituisce un sistema integrato di gestione e controllo di taluni regimi di aiuti
comunitari e in particolare dell'art. 5;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 9 novembre
1995;
Vista la deliberazione dei Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 aprile
1996;
Sulla proposta del Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica incaricato per
il coordinamento delle politiche dell' Unione europea;
E M A N A
il seguente regolamento
Art. 1. finalità e definizioni
1. Il presente regolamento stabilisce le modalità di identificazione e registrazione
degli animali e sostituisce ogni altra modalità di identificazione e registrazione ivi
compresa quella prescritta per g!i scambi.
2. Il Ministero della Sanità, a fini sanitari e di profilassi, può stabilire che:
a) siano sottoposte ad identificazione e registrazione specie animali diverse da quelle
previste dal presente regolamento;
b) siano identificati individualmente gli animali delle specie sottoposte ad
identificazione per azienda;
c) siano inseriti nel codice di identificazione nuovi elementi attraverso cui risalire ad
ulteriori informazioni.
3. Il presente regolamento si applica fatti salvi la decisione 89/153/CEE, della
Commissione del 13 febbraio 1989, il decreto legislativo 3 marzo 1993, n; 93, e tenendo
conto dell' art. 5 del regolamento CEE 3508/92 del Consiglio del 27 novembre 1992.
4. La Commissione europea, le autorità competenti e l'autorità preposta al controllo
dell'applicazione del regolamento CEE 3508/92 possono accedere a tutte le informazioni
derivanti dall'applicazione del presente regolamento.
5. Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:
a) animale: qualsiasi animale di cui alla legge 30 aprile 1976, n. 397, e successive
modifiche, e al regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30
dicembre 1992, n. 556, e successive modifiche, che sono attualmente quelli appartenenti
alle specie bovina, bufalina, ovina, caprina e suina;
b) azienda: qualsiasi stabilimento agricolo, costruzione o allevamento all' aria
aperta o altro luogo in cui gli animali sono tenuti, allevati o commercializzati, ivi
comprese stalle di sosta e mercati;
c) detentore: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile, anche temporaneamente, di
animali;
d) autorità competente: il Ministero della Sanità o l'autorità cui siano delegate le
funzioni in materia di profilassi e polizia veterinaria ai sensi della legge 23 dicembre
1978, n. 833, e successive modifiche;
c) scambi: gli scambi; tra Stati membri, di cui all'art.-2 del decreto legislativo 30
gennaio 1993, n. 28, e successive modifiche;
f) marchio di identificazione: contrassegno auricolare, tatuaggio o altro mezzo, apposto
sull'animale senza comprometterne il benessere, che consenta di identificare l'animale e
l'azienda di origine.
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