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Normativa > DPR 317 30/04/1966
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DPR 317 30/04/1996

Vedi anche Anagrafe Bovina
 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
30 Aprile 1996 n.317

 

Regolamento recante norme per l'attuazione della
direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione
e alla registrazione degli animali
 


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 9 marzo 1989, n. 86, e successive modifiche;
Visti gli articoli 4 e 30 e l'allegato C de!la legge 22 febbraio 1994, n. 146;
Vista la direttiva 92/1O2/CEE, del Consiglio del 27 novembre 1992, relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali;
Vista la legge 30 aprile 1976, n. 397, e successive modifiche;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 118;
Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1993 n. 28;
Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93;
Vista la decisione 89/153/CEE, della Commissione del 13 febbraio 1989, relativa alla correlazione dei campioni prelevati ai fini della ricerca dei residui con gli animali ed allevamenti d'origine;
Tenuto conto dei regolamento CEE 3508/92, del Consiglio del 27 novembre 1992, che istituisce un sistema integrato di gestione e controllo di taluni regimi di aiuti comunitari e in particolare dell'art. 5;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 9 novembre 1995;
Vista la deliberazione dei Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 aprile 1996;
Sulla proposta del Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica incaricato per il coordinamento delle politiche dell' Unione europea;

                                   E M A N A

                          il seguente regolamento

                            Art. 1. finalità e  definizioni

1. Il presente regolamento stabilisce le modalità di identificazione e registrazione degli animali e sostituisce ogni altra modalità di identificazione e registrazione ivi compresa quella prescritta per g!i scambi.

2. Il Ministero della Sanità, a fini sanitari e di profilassi, può stabilire che:

a) siano sottoposte ad identificazione e registrazione specie animali diverse da quelle previste dal presente regolamento;

b) siano identificati individualmente gli animali delle specie sottoposte ad identificazione per azienda;

c) siano inseriti nel codice di identificazione nuovi elementi attraverso cui risalire ad ulteriori informazioni.

3. Il presente regolamento si applica fatti salvi la decisione 89/153/CEE, della Commissione del 13 febbraio 1989, il decreto legislativo 3 marzo 1993, n; 93, e tenendo conto dell' art. 5 del regolamento CEE 3508/92 del Consiglio del 27 novembre 1992. 

4. La Commissione europea, le autorità competenti e l'autorità preposta al controllo dell'applicazione del regolamento CEE 3508/92 possono accedere a tutte le informazioni derivanti dall'applicazione del presente regolamento.

5. Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

a) animale: qualsiasi animale di cui alla legge 30 aprile 1976, n. 397, e successive modifiche, e al  regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 556, e successive modifiche, che sono attualmente quelli appartenenti alle specie bovina, bufalina, ovina, caprina e suina;

b) azienda: qualsiasi stabilimento agricolo, costruzione o allevamento all' aria   aperta o altro luogo in cui gli animali sono tenuti, allevati o commercializzati, ivi comprese stalle di sosta e mercati;

c) detentore: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile, anche temporaneamente, di animali;

d) autorità competente: il Ministero della Sanità o l'autorità cui siano delegate le funzioni in materia di profilassi e polizia veterinaria ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modifiche;

c) scambi: gli scambi; tra Stati membri, di cui all'art.-2 del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modifiche;

f) marchio di identificazione: contrassegno auricolare, tatuaggio o altro mezzo, apposto sull'animale senza comprometterne il benessere, che consenta di identificare l'animale e l'azienda di origine.
 

 
 
 
 
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