|
|
|
| dpr 437 19/10/2000 |
| |
|
DECRETO DEL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
19 ottobre 2000, n.437
Regolamento recante modalità per la identificazione e la registrazione dei
bovini. |
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge del 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell' attività' di Governo
e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed in particolare l'articolo
17, comma 1, lettera a), come modificata dall' articolo 11 della legge 5 febbraio 1999,
n.25;
Visto il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio del 21 aprile 1997, che istituisce un
sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle
carni bovine e prodotti a base di carni bovine,ed in particolare il titolo I;
Visto il regolamento (CE) n. 2629/97 della Commissione del 29 dicembre 1997, che
stabilisce modalità' d'applicazione del regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio per
quanto riguarda i marchi auricolari, il registro delle aziende e i passaporti previsti dal
sistema di identificazione e registrazione dei bovini e successive modifiche;
Visto il regolamento (CE) n. 2630/97 della Commissione del 29 dicembre 1997, che
stabilisce modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio per
quanto riguarda il livello minimo dei controlli da eseguire nel contesto del sistema di
identificazione e registrazione dei bovini, e successive modifiche;
Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, concernente attuazione delle direttive
90/675/CEE e 91/496/CEE, relative all'organizzazione dei controlli veterinari su prodotti
e animali in provenienza da Paesi terzi ed introdotti nella Comunità europea e successive
modifiche;
Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, concernente attuazione delle
direttive 89/662/CEE, e 90/425/CEE, relative
ai controlli veterinari e zootecnici di taluni animali vivi e su prodotti di origine
animale applicabili negli scambi intracomunitari e successive modifiche, ed in particolare
l'articolo 9, comma 2;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 30 aprile 1996, n. 317, concernente
regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa
l'identificazione e alla registrazione degli animali;
Visto il decreto legislativo del 22 maggio 1999, n. 196, concernente attuazione della
direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE, relativa ai problemi
di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e
suina;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
19 novembre 1999;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti
normativi nell'adunanza del 21febbraio 2000;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281;
Ritenuto di non poter accogliere la modifica dell'articolo 8, comma 1, proposta dalla
citata Conferenza Stato-Regioni, in quanto la sostituzione della parola:
"settimanale" con la parola: "mensile", in contrasto con il
regolamento 820/97,comporterebbe nei confronti del Governo italiano, l'avvio di una
procedura di infrazione;
Considerando, inoltre, che non si e' ritenuto di poter inserire,cosi' come richiesto dalla
Conferenza Stato-Regioni, un comma all'articolo 11, in quanto si intendono semplificare le
procedure amministrative relative all'acquisto e alla distribuzione dei marchi auricolari,
nonché' del rilascio del passaporto. La normativa attualmente in vigore, che prevede,
invece, la distribuzione dei marchi da parte delle ASL competenti, attraverso specifiche
gare di appalto, ha causato frequenti lamentele da parte degli allevatori e delle relative
associazioni di categoria, a causa delle disparità' di trattamento nei servizi e nei
costi. Ulteriori lamentele sono state più' volte espresse dagli allevatori a causa della
complessità delle procedure di gara e dei conseguenti ritardi nella materiale
disponibilità' dei marchi in questione. La possibilità' per gli allevatori, quindi, di
acquistare tali marchi direttamente da fornitori registrati presso il Ministero della
Sanità, assegnando al servizio veterinario delle ASL la competenza all'assegnazione dei
relativi codici identificativi, consente il corretto funzionamento del sistema della banca
dati.
Si evidenzia, in ogni caso, che l'articolo 9, non esclude la possibilità' che le regioni
e le aziende unita' sanitarie locali possano, previa semplice comunicazione al Ministero
della Sanità, fornire marchi auricolari agli allevatori che ne facciano richiesta.
Inoltre, prevedere modalita' di rilascio del passaporto differenziate creerebbe grosse
difficolta' per lo spostamento degli animali tra le varie regioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8
settembre 2000;
Sulla proposta del Ministro della Sanità, di concerto con il Ministro delle Politiche
Agricole e Forestali;
Emana il seguente regolamento:
|
Art. 1.
Definizioni |
1. Ai fini del presente regolamento
si applicano le seguenti definizioni:
a) azienda: qualsiasi stabilimento, costruzione e, nel caso di una fattoria all'aperto,
qualsiasi luogo in cui sono tenuti, allevati o
governati animali oggetto del presente regolamento;
b) allevamento: un animale o l'insieme degli animali che sono tenuti in un'azienda come
unita' epidemiologica e se in una stessa azienda sono presenti più allevamenti, tutti gli
allevamenti
formano un'unita' avente la medesima qualifica sanitaria;
c) detentore: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile di animali, anche
temporaneamente, nonche' durante il trasporto o
nel mercato;
d) animale: un animale della specie bovina, comprese le specie Bison bison e Bubalus
bubalus;
e) animale da macello: un animale della specie bovina, comprese le specie Bison bison e
Bubalus bubalus destinato ad essere
condotto ad un macello o ad un centro di raccolta, dal quale
potrà essere avviato solamente alla macellazione;
f) autorita' competente: il Ministero della Sanità.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per
materia, ai sensi dell' Art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e
sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L' Art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica
il potere di promulgare le leggi e di
emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Il comma 1, lettera a), dell' Art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'
attività' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato
che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati
regolamenti per disciplinare l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi. Il comma
4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la
denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di
Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
- Si riporta il testo dell' Art. 9, comma 2, del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n.
28:
"2. Gli animali o le produzioni di cui all'allegato A, parte II, devono inoltre
soddisfare i seguenti requisiti:
a) provenire da un'azienda o da un centro o organismo soggetti a regolari controlli
veterinari ufficiali conformemente al comma 4;
b) essere identificati e registrati in modo da permettere di risalire all'azienda, al
centro o all'organismo d'origine o di passaggio; il
Ministro della Sanità con proprio decreto approva il sistema nazionale di identificazione
e registrazione e lo notifica alla
Comunità Europea in appresso denominata Commissione; dal 1° gennaio 1993 il sistema
nazionale di identificazione e registrazione si applica anche ai movimenti degli animali
all'interno del territorio nazionale;
c) essere accompagnati durante il trasporto dai certificati sanitari e dagli altri
documenti previsti dalle disposizioni di cui
all'allegato A e, per quanto riguarda gli animali e i prodotti di cui all'allegato B della
documentazione richiesta dallo Stato membro destinatario, tali certificati o documenti
rilasciati dal veterinario ufficiale responsabile dell'azienda, del centro o
dell'organismo d'origine devono accompagnare l'animale, gli animali o i prodotti fino al
destinatario;
d) se si tratta di animali ricettivi o di produzioni di animali ricettivi, non essere
originari:
1) da aziende, centri, organismi, zone o regioni che formano oggetto di restrizioni
comunitarie a causa del sospetto,
dell'insorgenza o dell'esistenza di una delle malattie previste dall'allegato C o
dell'applicazione di misure di salvaguardia;
2) da un'azienda o da un centro, organismo, zona o regione che forma oggetto di
restrizioni ufficiali a causa del sospetto,
dell'insorgenza o dell'esistenza di malattie diverse da quelle previste nell'allegato C o
all'applicazione di misure di salvaguardia;
3) da un'azienda, un centro o un organismo o da una parte del territorio che non offra le
garanzie addizionali comunitarie, se
destinati ad uno Stato membro o ad una parte del suo territorio che fruisce di tali
garanzie, spetta all' autorità' competente
assicurarsi, prima di rilasciare il certificato o documento di accompagnamento, che le
aziende, i centri o gli organismi rispondano ai requisiti della stessa lettera d);
e) essere raggruppati se il trasporto riguarda più luoghi di destinazione, animali in
tante partite quanti sono tali luoghi; ogni partita deve essere accompagnata dai
certificati e/o dalla documentazione di cui alla lettera c);
f) se gli animali o le produzioni di cui all'allegato A, parte II, soddisfano le
disposizioni ivi indicate e sono destinati ad essere
esportati in un Paese terzo, il trasporto, deve, salvo caso d'urgenza autorizzato
dall'autorità competente garantire il benessere degli animali, rimanere sotto controllo
doganale fino al luogo d'uscita dal territorio comunitario;
g) per gli animali o le produzioni di cui all'allegato A, parte II, che non soddisfano le
disposizioni ivi indicate, o se trattasi di animali o di produzioni che figurano
nell'allegato B, il transito può essere
effettuato solo se espressamente autorizzato dall'autorità competente dello Stato membro
di transito.
|
Art. 2.
Sistema di identificazione e registrazione degli allevamenti e capi della specie bovina
|
1. Il sistema di identificazione e
registrazione degli animali della specie bovina comprende i seguenti elementi:
a) i marchi auricolari per l'identificazione dei singoli animali;
b) i passaporti per gli animali;
c) i registri tenuti presso ciascuna azienda;
d) la banca dati informatizzata.
2. Sono responsabili del funzionamento del sistema di cui al comma 1:
a) i detentori degli animali;
b) i titolari degli stabilimenti di macellazione;
c) i produttori e i fornitori di marchi auricolari;
d) i servizi veterinari delle aziende unita' sanitarie locali;
e) le regioni e le province autonome;
f) il Ministero della Sanità
|
Art. 3.
Marchi auricolari
|
1. Gli animali della specie bovina
devono essere identificati mediante un marchio auricolare apposto su ciascun orecchio,
conforme a quanto stabilito nell'allegato I. Sono fatte salve le diverse modalità di
identificazione degli animali della specie bovina nati prima del 1° gennaio 1998, non
destinati agli scambi.
2. I marchi auricolari apposti sugli animali non possono essere tolti o sostituiti. In
caso di smarrimento di uno dei due marchi
auricolari, il marchio da apporre deve riportare il medesimo codice identificativo di
quello smarrito.
3. Il fornitore di marchi auricolari consegna all'allevatore, per ciascun codice
auricolare prodotto, una cedola identificativa del
bovino in singola copia conforme al modello riportato nell'allegato II.
|
Art. 4.
Passaporto |
1. Il servizio veterinario della
azienda unita' sanitaria locale competente rilascia, per gli animali identificati
conformemente
all'articolo 3, il documento di identificazione individuale, di seguito definito
passaporto, conforme al modello riportato nell'allegato III.
2. L'informazione relativa alla data di nascita del capo ed al codice di identificazione
della madre puo' essere omessa sul
passaporto di cui al comma 1, solamente per gli animali nati prima del 1° gennaio 1998,
destinati agli scambi
3. Il passaporto di cui al comma 1, accompagna gli animali in ogni spostamento.
4. In deroga a quanto previsto al comma 3, ferme restando le norme a tutela del benessere
animale ed in particolare che gli
animali appena nati il cui ombelico non sia del tutto cicatrizzato
non sono considerati idonei al trasporto, qualora venga trasportato un vitello di meno di
quattro settimane di eta', tale animale dovrà comunque essere identificato mediante
l'apposizione dei marchi auricolari conformi al modello approvato, ma potrà spostarsi
anche in assenza del previsto passaporto, a condizione che sia accompagnato dalla relativa
cedola di identificazione individuale a tergo della quale dovrà essere indicata la data
del trasferimento, nonchè l'azienda di destinazione. Un vitello trasportato con tale
procedura non potra' subire piu' di due movimentazioni da una azienda all'altra.Il
movimento tra due aziende tramite un mercato od un centro di raccolta di vitelli di eta'
inferiore a quattro settimane è considerato come un unico movimento. L'ingresso e
l'uscita da una azienda di un vitello con tale procedura dovranno comunque essere
debitamente registrati nel registro aziendale. Entro le quattro settimane di età
dell'animale, l'ultimo detentore che abbia in carico il vitello consegna la relativa
cedola identificativa al servizio veterinario competente per territorio al fine di
ottenere il passaporto ufficiale. Sul passaporto sono trascritti i passaggi di proprieta'
dell'animale riportati nel retro della cedola identificativa.
5. Ai sensi dell'articolo 6, comma 3, primo trattino, del regolamento CE n. 820/97 del
Consiglio del 21 aprile 1997 e successive modificazioni, al momento della piena
operativita' della banca dati informatizzata, il passaporto potrà essere rilasciato solo
per gli animali destinati al commercio intracomunitario.
Nota all' Art. 4, comma 5:
- Il testo dell' Art. 6, comma 3, primo trattino del regolamento (CE) n. 820/97 del
consiglio del 21 aprile 1997 e' il seguente:
"3. In deroga al paragrafo 1, prima frase, e al paragrafo 2, gli Stati membri: che
dispongono di una base di dati informatizzata che gia' prima del 1o gennaio 2000 sia, a
giudizio della Commissione, pienamente operativa ai sensi dell' Art. 5 possono stabilire
che un passaporto sia rilasciato solo per gli animali destinati al commercio
intracomunitario e che gli animali siano accompagnati dal loro passaporto unicamente in
caso di spostamento dal territorio dello Stato membro interessato al territorio di un
altro Stato membro nel qual caso il passaporto contiene dati provenienti dalla base di
dati informatizzata. In tali Stati membri il passaporto da cui un animale e' accompagnato
al momento dell' importazione da un altro Stato membro e' consegnato, all'arrivo, all'
autorità competente".
|
Art. 5.
Registrazione
|
1. Ogni azienda ed ogni allevamento
come definiti all'articolo 1, comma 1 lettere a) e b), devono essere registrati presso il
servizio veterinario territorialmente competente, conformemente
a quanto disposto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile
1996, n. 317.
2. Il registro aziendale e' rilasciato e detenuto conformemente a quanto disposto
dall'articolo 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, ed e' conforme al modello riportato nell'allegato IV.
Nel caso in cui in una stessa azienda
sono presenti piu' allevamenti, fermo restando che tutti gli allevamenti formano una
unita' avente una medesima qualifica
sanitaria, il registro aziendale e' rilasciato al singolo proprietario detentore di
animale o gruppi di animali.
3. Per gli animali della specie bovina il registro di cui al comma 2 puo' essere
realizzato anche in via informatica, con modalità
dirette ad impedirne la contraffazione, secondo procedure e
modalità stabilite dalle regioni e province autonome.
Nota all'art. , comma 1:
- L' Art. 2 del D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317, e' il seguente:
"Art. 2 (Elenco delle aziende). - 1. Il servizio veterinario della unita' sanitaria
locale competente per territorio tiene un elenco,
costantemente aggiornato, delle aziende che detengono animali, nel quale devono essere
riportate almeno le seguenti indicazioni:
a) la denominazione dell'azienda;
b) il codice d'identificazione aziendale;
c) l'ubicazione territoriale dell'azienda con le indicazioni del comune, provincia,
località, e codice di avviamento postale;
d) il detentore, specificandone domicilio o residenza, codice fiscale o partita I.V.A.;
e) il responsabile dell'azienda, se diverso dal detentore di cui alla lettera d);
f) le specie degli animali tenute, allevate o commercializzate;
g) per la specie suina, la specificazione del consorzio di tutela della denominazione di
origine dei prosciutti cui l'azienda abbia
eventualmente aderito.
2. Il responsabile dell'azienda, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento o dall'inizio dell'attività, deve presentare una richiesta di
attribuzione del codice di identificazione aziendale al servizio veterinario
territorialmente competente.
3. Salvo diversa disposizione adottata in sede comunitaria, non sono soggetti
all'adempimento di cui al comma 1 le persone
fisiche che detengono non piu' di tre capi delle specie ovina e caprina per i quali non
hanno richiesto premi o di un capo della
specie suina e destinati all'uso o al consumo personale, purchè all'atto della
movimentazione siano accompagnati dal documento di cui all'art. 10.
4. Il servizio veterinario attribuisce il codice aziendale recante nell'ordine le ultime
tre cifre del codice ISTAT del comune ove ha
sede l'azienda, la sigla della provincia ove ha sede l'azienda e il numero progressivo su
base comunale assegnato all'azienda.
5. Sono esonerati dalla presentazione della richiesta di cui al comma 2 i responsabili
delle aziende gia' in possesso di un codice
aziendale assegnato dalle unità sanitarie locali contenente tutti i dati di cui al comma
4; tali aziende vengono inserite d'ufficio
nell'elenco di cui al comma 1; d'ufficio si provvede anche ad integrare, ove occorra, le
informazioni prescritte al comma 1.
6. Il responsabile dell'azienda, entro sette giorni, comunica al servizio veterinario
competente la variazione di uno dei dati
elencati al comma 1, oppure la cessazione dell' attivita', rapportata all'allontanamento
dell'ultimo animale, consegnando il
registro di cui all'art. 3 e le informazioni di cui agli articoli 3 e 10.
7. Le aziende continuano a figurare nell'elenco di cui al comma 1 finche' non siano
trascorsi i tre anni consecutivi durante i quali
non siano presenti animali nell'azienda.
Nota all' Art. 5, comma 2:
- L' Art. 3. del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996 n. 317 e' il
seguente: "Art. 3 (Registro aziendale e
informazioni).
- 1. Il detentore deve tenere presso l'azienda un registro, intestato all'azienda
medesima, composto da pagine numerate
progressivamente recanti il timbro del servizio veterinario competente e la sigla del
responsabile del servizio stesso.
2. Il registro di cui al comma 1, per la specie bovina e bufalina, deve recare almeno le
seguenti informazioni:
a) il numero di animali presenti nell'azienda e l'indicazione, per ciascun animale, del
marchio di identificazione, del sesso e della
categoria;
b) tutte le nascite, tutti i decessi e tutti i movimenti, con menzione della loro origine
o destinazione e della data dell'evento, indicando in ogni caso, il marchio di
identificazione; tale registrazione e' effettuata entro tre giorni dall'evento.
(Omissis).
6. Il registro di cui al comma 1 può sostituire gli altri registri di azienda previsti
dalle disposizioni vigenti in materia veterinaria e
zootecnica, purche' riporti tutte le informazioni richieste da tali disposizioni.
7. I detentori di animali sono obbligati a fornire all' autorità' competente, che ne
faccia richiesta, informazioni sull'origine,
sull'identificazione ed, eventualmente, sulla destinazione degli animali posseduti,
detenuti, trasportati, commercializzati o
macellati.
8. Il detentore di animali che devono essere trasferiti da o verso un mercato o un centro
di raccolta deve fornire all'operatore,
che, sul mercato o nel centro di raccolta, e' temporaneamente detentore degli animali, uno
dei documenti di accompagnamento
previsti dalle disposizioni vigenti contenente dati particolareggiati sugli animali,
compresi i marchi di identificazione.
9. L'operatore di cui al comma 8, per adempiere agli obblighi di cui al comma 2, lettera
a); e al comma 3, lettera a), può utilizzare i documenti ricevuti dal detentore di cui al
medesimo comma 8.
10. I registri e le informazioni di cui al presente articolo, nonche' copia del documento
di accompagnamento di cui all' Art. 10,
sono conservati presso l'azienda e tenuti a disposizione dell' autorità' competente che
ne fa richiesta per un periodo di cinque anni.
|
Art. 6.
Banca dati informatizzata degli animali della
specie bovina
|
1. La banca dati informatizzata, di
cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e' realizzata a decorrere dalla data di entrata
in vigore
dei provvedimenti legislativi previsti dall'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo
22 maggio 1999, n. 196, ed in conformità a quanto previsto dall'articolo 12 del citato
provvedimento. Essa garantisce le funzionalita' di cui al comma 1 dello stesso
articolo, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 5 del regolamento CE n. 820/97 del
Consiglio del 21 aprile 1997.
Nota all' Art. 6, comma 1:
- L' Art. 12 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n.196, e' il seguente:
"Art. 12. - 1. Presso il Ministero della Sanità , le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano e le aziende unita'
sanitarie locali e' istituita, nei limiti della spesa autorizzata da appositi
provvedimenti legislativi, una banca dati informatizzata
collegata in rete che contiene almeno le informazioni di cui ai commi 2,3 e 4; tali
informazioni sono trasmesse dalle aziende unità sanitarie locali, per via informatica,
alle regioni, alle province autonome e al Ministero della Sanità; il Ministero per le
Politiche Agricole e' interconnesso, attraverso il proprio sistema informativo, alla banca
dati, ai fini dell'espletamento delle funzioni di propria competenza.
2. In relazione a ciascun animale della specie bovina sono indicati:
a) il codice di identificazione;
b) la data di nascita;
c) il sesso;
d) la razza o il mantello;
e) il codice di identificazione della madre o, nel caso di animale importato da un Paese
terzo, il numero di identificazione
attribuito conformemente alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 aprile 1996, n. 317 e successive
modifiche, nonche' il numero di identificazione di origine.
f) il numero di identificazione dell'azienda di nascita;
g) i movimenti di ciascun animale a partire dall'azienda di nascita e', per gli animali
importati da Paesi terzi, dall'azienda di importazione;
h) la data del decesso o della macellazione;
i) numeri di identificazione di tutte le aziende in cui l'animale e' stato custodito e le
date di ciascun movimento.
3. In relazione agli animali della specie suina sono indicati:
a) il numero di registrazione dell'azienda d'origine o dell'allevamento d'origine, nonche'
il numero del certificato sanitario, quando prescritto;
b) il numero di registrazione dell'ultima azienda o dell'ultimo allevamento e, per gli
animali importati da Paesi terzi, dell'azienda di importazione.
4. In relazione a ciascuna azienda sono indicati:
a) il numero di identificazione che deve contenere, oltre la sigla IT che individua lo
Stato italiano, un codice che non superi i
dodici caratteri;
b) il nome e l'indirizzo del proprietario, della persona fisica o giuridica responsabile.
5. La banca dati di cui al comma 1 è aggiornata in modo tale da fornire a chiunque vi
abbia interesse ai sensi della legge 7
agosto 1990, n. 241, le seguenti informazioni:
a) il numero di identificazione degli animali della specie bovina presenti in una azienda
o, in caso di animali della specie suina, le
informazioni di cui al comma 3, lettera a);
b) un elenco dei movimenti di ciascun animale della specie bovina a partire dall'azienda
di nascita o, per gli animali importati da
paesi terzi, dall'azienda di importazione; per gli animali della specie suina le
informazioni di cui al comma 3, lettera b).
6. Le informazioni di cui al comma 5 sono conservate nella banca dati per almeno i tre
anni successivi al decesso dell'animale,
se di specie bovina, o successivi all'immissione delle informazioni nella banca dati nel
caso di animali della specie suina.
- Il testo dell' Art. 5 del regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio del 21 aprile 1997 e'
il seguente: "Art. 5. - L'autorità competente degli Stati membri istituisce una base
di dati informatizzata conformemente alle disposizioni degli articoli 14 e 18 della
direttiva 97/12/CE. Entro il 31 dicembre 1999 le basi di dati informatizzate sono rese
totalmente operative e, a partire da tale data, contengono tutti i dati richiesti ai sensi
della succitata direttiva.
|
Art.
7.Compiti del detentore
|
1. Il detentore di animali della
specie bovina, ad eccezione dei trasportatori, deve tenere debitamente aggiornato il
registro di
cui all'articolo 5, comma 2.
2. Nel registro di cui all'articolo 5, il detentore deve riportare almeno le seguenti
informazioni:
a) per ciascun animale detenuto: il codice di identificazione, la data di nascita, il
sesso e la razza;
b) data del decesso per gli animali morti in azienda;
c) per gli animali che lasciano l'azienda: il nome e l'indirizzo del detentore, ad
eccezione del trasportatore, o codice di
identificazione dell'azienda, ai quali viene trasferito l'animale,
nonche' la data di partenza;
d) per gli animali che arrivano nell'azienda: il nome e l'indirizzo del detentore, ad
eccezione del trasportatore, o codice di
identificazione dell'azienda, dai quali l'animale proviene, nonche' la data di arrivo.
3. Il registro di cui all'articolo 5, oltre a quanto previsto al comma 2, deve riportare
il nome e la firma del veterinario ufficiale che lo ha controllato e le date di esecuzione
dei singoli controlli.
4. Ciascun detentore di animali della specie bovina acquista, presso i fornitori
registrati nell'elenco di cui all' Art.12, comma 3, i
marchi auricolari dopo aver ottenuto dal servizio veterinario della azienda unita'
sanitaria locale competente l'assegnazione dei
numeri progressivi dei codici identificativi individuali di ciascun animale.
5. In deroga al comma 4, le regioni o le aziende unita' sanitarie locali, che abbiano dei
contratti di fornitura di marchi auricolari
gia' stipulati, possono mantenere le proprie modalita' di fornitura e distribuzione dei
marchi auricolari sino alla scadenza di tali contratti, dandone comunicazione al Ministero
della Sanita'.
6. Il detentore puo' acquistare un numero massimo di marchi auricolari corrispondenti al
proprio fabbisogno annuale.
7. I marchi auricolari di cui all'articolo 3 non possono essere utilizzati in allevamenti
diversi da quello per il quale sono stati
rilasciati.
8. Il detentore deve apporre i marchi auricolari a ciascun orecchio dell'animale entro
trenta giorni dalla sua nascita e, dal 1° gennaio 2000, entro venti giorni dalla nascita,
ed in ogni caso
prima che l'animale lasci l'azienda in cui e' nato.
9. Il detentore invia per ciascun animale la cedola identificativa di cui all'articolo 3,
comma 3, completata in ogni sua parte, al
servizio veterinario dell'azienda unita' sanitaria locale
competente territorialmente, entro sette giorni dalla marcatura dell'animale.
10. Gli animali della specie bovina importati da Paesi terzi, sottoposti ai controlli di
cui al decreto legislativo del 3 marzo 1993, n. 93, che rimangono nel territorio
comunitario, sono
identificati, a cura del detentore dell'allevamento di destinazione, mediante i marchi
auricolari di cui all'articolo 3, entro i venti
giorni successivi ai predetti controlli e comunque prima che gli
animali lascino l'azienda.
11. Non occorre identificare, con le modalita' di cui al comma 10, gli animali importati
da Paesi terzi nel caso in cui l'azienda di
destinazione sia un macello situato nel territorio nazionale e l'animale sia
effettivamente macellato entro i venti giorni successivi ai controlli di cui al decreto
legislativo del 3 marzo 1993, n. 93.
12. Gli animali della specie bovina provenienti da uno Stato membro dell'Unione europea
conservano il marchio auricolare
originale. Fotocopia del passaporto di tali animali, ad eccezione degli animali da
macello, e' spedita entro sette giorni dall'arrivo,
a cura del detentore dell'azienda di prima destinazione, al servizio veterinario
dell'azienda unita' sanitaria locale competente, che
registra le informazioni relative a tali animali nella banca dati prevista all'articolo
10, comma 1.
13. Il detentore e' responsabile della tenuta dei passaporti degli animali.
14. Il detentore completa, all'arrivo di ciascun animale, il passaporto inserendo la data
di introduzione nell'azienda o
allevamento, il proprio codice aziendale e la propria firma.
15. Il detentore, qualora per animali maschi posti sotto la sua responsabilita' venissero
richiesti premi comunitari, compila la
specifica sezione dei relativi passaporti, con la data ed il numero di domanda di
richiesta del premio.
16. In caso di decesso di un animale il detentore rinvia il passaporto al servizio
veterinario dell'azienda unita' sanitaria locale competente entro sette giorni dalla data
del decesso.
17. Qualora il detentore perda il passaporto di uno o piu' animali deve darne
comunicazione, entro sette giorni, al servizio
veterinario competente, indicando gli estremi identificativi degli
animali per i quali il passaporto e' stato smarrito.
18. Il detentore di animali della specie bovina, ad eccezione del trasportatore, comunica,
entro sette giorni, al servizio
veterinario dell'azienda unita' sanitaria locale territorialmente
competente, tutti i movimenti degli animali in arrivo e in partenza dall'azienda, compresa
l'uscita per la macellazione, tramite la
consegna di copia del modello di dichiarazione di provenienza degli animali, di cui
all'allegato IV del decreto del Presidente
della Repubblica 30 aprile1996, n. 317.
Nota all'art. 7, commi 10 e 11:
- Decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93 (in Gazzetta Ufficiale 3 aprile 1993, n. 78,
supplemento ordinario).
- Attuazione delle direttive 90/675/CEE e 91/496/CEE relative all'organizzazione dei
controlli veterinari su prodotti e animali in
provenienza da Paesi terzi e introdotti nella Comunita' europea.
|
Art. 8.
Compiti del titolare dello stabilimento di macellazione
|
1. Il titolare dello stabilimento di
macellazione comunica al servizio veterinario dell'azienda unita' sanitaria locale
competente
sullo stabilimento di macellazione, con frequenza almeno settimanale, per via informatica
e secondo i tracciati riportati nelle linee guida di cui all'articolo 12, comma 7, i
codici identificativi dei capi macellati con la data di macellazione, il codice
dell'ultima azienda in cui e' stato tenuto l'animale, nonche' il numero dello stabilimento
di macellazione, nonche', per le esigenze di altre amministrazioni, il numero di
macellazione di ciascun animale e il peso carcassa per i vitelli.
2. Il servizio veterinario dell'azienda unita' sanitaria locale competente sullo
stabilimento di macellazione, dopo verifica dei dati di sua competenza trasmessi
conformemente al comma 1, invia tali dati alla regione o provincia autonoma e al Ministero
della Sanita'.
3. Per gli stabilimenti di macellazione, in deroga e a capacita' limitata non ancora
informatizzati, l'adempimento previsto al
comma 1 e' effettuato, sino al 31 dicembre 2000, dal servizio veterinario dell'azienda
unita' sanitaria locale territorialmente
competente sullo stabilimento.
|
Art. 9.
Compiti dei fornitori dei marchi auricolari
|
1. Il servizio di fornitura dei
marchi auricolari, di cui all'articolo 3, deve essere preventivamente comunicato al
Ministero della
Sanità tramite l'invio del modello di cui all'allegato V compilato in ogni sua parte, ai
fini dell'iscrizione nel registro previsto all'articolo 12, comma 3.
2. Solo gli iscritti nell'elenco di cui all'articolo 12, comma 3, possono svolgere
l'attivita' di fornitura dei marchi auricolari utilizzati al fine dell'identificazione e
registrazione dei bovini.
3. I fornitori gia' in attivita' richiedono al Ministero della Sanita', entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento, di essere inseriti nell'elenco di cui all'articolo 12, comma 3. Dell'avvenuta
iscrizione o del diniego della stessa e' data comunicazione all'interessato dal Ministero
della Sanita' entro trenta giorni dalla ricezione della domanda.
|
Art. 10. Compiti del servizio
veterinario delle aziende unita'
sanitarie locali
|
1. Il servizio veterinario di
ciascuna azienda unita' sanitaria locale tiene una banca dati automatizzata nella quale
vengono
registrate le informazioni riguardanti le aziende, gli allevamenti e tutti i capi della
specie bovina presenti nel territorio di competenza, a prescindere dal sistema di
identificazione utilizzato, secondo quanto previsto all'articolo 12 del decreto
legislativo del 22 maggio 1999, n. 196.
2. Il servizio veterinario di ciascuna azienda unita' sanitaria locale registra, nella
banca dati di cui al comma 1, le informazioni
riportate nelle cedole identificative o nelle fotocopie dei passaporti consegnate dal
detentore ai sensi dell'articolo 7, commi 10 e 12, nonche' quelle relative agli animali
nati nel territorio di competenza.
3. Per gli animali identificati conformemente all'articolo 3, il servizio veterinario di
ciascuna azienda unita' sanitaria locale rilascia, entro quattordici giorni dalla notifica
della nascita o dalla nuova identificazione dell'animale importato, il passaporto previsto
all'articolo 4. Il passaporto e' altresi' rilasciato nei casi contemplati dall'articolo 4,
commi 2 e 4.
4. Il servizio veterinario di ciascuna azienda unita' sanitaria locale competente rilascia
un duplicato del passaporto entro quattordici giorni dalla data di notifica dell'avvenuto
smarrimento del passaporto. Su tale passaporto e' posto un timbro con l'indicazione:
"duplicato".
5. Il servizio veterinario di ciascuna azienda unita' sanitaria locale registra nella
banca dati di cui al comma 1 le morti, i decessi e
le macellazioni degli animali registrati nella propria banca dati.
6. Il servizio veterinario di ciascuna azienda unita' sanitaria locale registra i codici
identificativi assegnati secondo l'articolo 7,
comma 4, a ciascun detentore.
7. Il servizio veterinario di ciascuna azienda unita' sanitaria locale competente
registra, nella banca dati di cui al comma 1, tutte
le uscite di animali dagli allevamenti.
8. Il servizio veterinario di ciascuna azienda unita' sanitaria locale di competenza
registra gli animali che entrano negli allevamenti
e che provengono da altro allevamento italiano. A tale fine puo' connettersi, con la banca
dati regionale o con quella di cui all'articolo 12, comma 1.
9. Il servizio veterinario di ciascuna azienda unita' sanitaria locale invia, per via
informatica e secondo le modalità riportate nelle
linee guida di cui all'articolo 12, comma 7, i dati registrati nella propria banca dati
alle regioni, alle province autonome ed al Ministero della sanita'.
10. L'esito dei controlli effettuati conformemente al presente regolamento e' riportato
sulla scheda annessa alle linee guida di cui all'articolo 12, comma 7, con le modalita'
ivi indicate.
11. I servizi veterinari di ciascuna azienda unita' sanitaria locale vigilano sulla
corretta applicazione delle disposizioni previste dal
presente regolamento.
12. I servizi veterinari di ciascuna azienda unita' sanitaria locale, che effettuano
l'ispezione e la vigilanza negli stabilimenti di
macellazione, verificano l'avvenuta distruzione dei marchi auricolari, preventivamente
tagliati a cura del responsabile dello stabilimento e la corretta tenuta dei passaporti
degli animali macellati.
|
Art. 11.
Compiti delle regioni e delle province autonome
|
1. Fermo restando il riparto delle
competenze di cui al titolo IV, capo I del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le
regioni e le province autonome:
a) assicurano il corretto funzionamento del sistema di identificazione e registrazione sul
territorio di propria competenza;
b) garantiscono il funzionamento della banca dati a livello regionale e locale e i
collegamenti con quella nazionale;
c) disciplinano le modalita' e le procedure di cui all'articolo 5, comma 3.
Nota all'art. 11, comma 1:
- Il titolo IV, capo I del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e' il seguente:
"Tutela della salute".
|
Art. 12.
Compiti del Ministero della Sanità
|
1. Il Ministero della Sanità detiene
la banca dati nazionale degli allevamenti e capi bovini di cui all'articolo 6.
2. Il Ministero della Sanità garantisce l'accesso alla banca dati di cui al comma 1, a
chiunque vi abbia interesse ai sensi della
legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. Il Ministero della Sanità redige l'elenco dei fornitori di marchi auricolari.
4. Il Ministero della Sanità in caso di grave inadempienza agli obblighi sottoscritti dal
fornitore di marchi auricolari, sospende o
revoca l'iscrizione del predetto fornitore da tale elenco.
5. Il Ministero della Sanità comunica alle regioni e province autonome l'elenco dei
fornitori registrati e le eventuali modifiche.
6. Il Ministero della Sanità comunica, per via informatica, l'avvenuta macellazione di
ciascun animale ai servizi veterinari di
ciascuna azienda unita' sanitaria locale competente sull' ultimo allevamento nel quale
l'animale era detenuto e alla regione o
provincia autonoma di appartenenza al fine dell'aggiornamento della banca dati di cui
all'articolo 10, comma 1.
7. Il Ministero della Sanità redige, anche ai fini delle procedure connesse
all'attuazione della: "politica agricola comune" (PAC),
le linee guida per l'attuazione delle procedure operative per la gestione e
l'aggiornamento dell'anagrafe del bestiame nonche' per la trasmissione informatica dei
relativi dati.
8. Per l'applicazione del presente articolo il Ministero della Sanità puo' avvalersi del
Centro operativo veterinario per l'epidemiologia, programmazione ed informazione, attivato
presso l'istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise
"G.Caporale".
9. Gli allegati al presente decreto possono essere modificati, anche in attuazione di
disposizioni comunitarie, con decreto del
Ministro della Sanità.
Nota all'art. 12:
- Si riporta l'argomento della legge 7 agosto 1990, n. 241: "Nuove norme in materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".
|
Art. 13. D
e l e g a
|
1. Per l'adempimento degli obblighi
di cui all'articolo 7, il detentore puo' avvalersi di associazioni od organizzazioni
professionali, dell'Associazione italiana allevatori o di altre
organizzazioni a tale fine delegate.
2. Per l'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 8, il titolare dello stabilimento
di macellazione puo' avvalersi di associazioni
o di altre organizzazioni a tale fine delegate.
|
Art. 14.
Disposizioni finali
|
1. Il presente regolamento trova
applicazione nella provincia autonoma di Bolzano e nella regione Valle d'Aosta, fatte
salve le
disposizioni gia' adottate nell'ambito delle rispettive autonomie statutarie, assicurando
comunque l'interconnessione con il sistema nazionale.
2. Limitatamente al sistema di identificazione e registrazione dei bovini, le disposizioni
di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, incompatibili con il presente regolamento, sono
abrogate.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 19 ottobre 2000
CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Veronesi, Ministro della Sanita'
Pecoraro Scanio, Ministro delle Politiche Agricole e Forestali
Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni
culturali, registro n. 1, foglio n. 55 |
|
|
|
| |
| |
| |
|
|
|
|